Le opere murarie di contenimento con muretti in elevazione necessitano del permesso di costruire (TAR Calabria n. 192 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un manufatto composto da muretti in elevazione in conglomerato cementizio, con varco e finestra, poggianti su una base di cemento e posti a quote differenziate rispetto al terreno, non integra una semplice recinzione ma costituisce un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che la sua realizzazione necessita del previo rilascio del permesso di costruire, con la relativa sanzione demolitoria in caso di abusività. La disciplina agevolata per le recinzioni si applica soltanto alle opere di natura non muraria, come la mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti, che non alterino l’assetto urbanistico del territorio.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune per la realizzazione di un manufatto di circa 15 mq, costituito da muretti in elevazione in conglomerato cementizio, all’interno della corte di un edificio. L’opera, originariamente un cumulo di terra, era stata trasformata in una struttura con pareti, un varco e una finestra. I ricorrenti sostenevano che si trattasse di una mera recinzione, per la quale non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio, chiedendo pertanto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha rigettato la domanda cautelare ritenendo il ricorso non assistito dal requisito del fumus boni iuris. Il Collegio ha evidenziato che le caratteristiche del manufatto, per dimensioni morfologiche, modalità costruttive e materiali impiegati, non consentono di qualificarlo come recinzione.
La giurisprudenza richiamata dal Tribunale chiarisce che la realizzazione di un muro di recinzione richiede il permesso di costruire quando, per struttura ed estensione, sia idoneo a modificare l’assetto urbanistico del territorio, rientrando negli interventi di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. Al contrario, sono escluse dall’obbligo del titolo abilitativo solo le recinzioni di fondi rustici realizzate senza opere murarie, come quelle consistenti nella semplice apposizione di rete metallica sorretta da paletti.
Nel caso di specie, la presenza di un manufatto con muretti in cemento, un varco e una finestra, ha indotto il Collegio a escludere che si trattasse di una recinzione semplice e a ritenere l’intervento soggetto a permesso di costruire e, in mancanza, abusivo e meritevole della sanzione demolitoria. La mancata costituzione del Comune ha determinato la pronuncia di nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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