Carenza di periculum per pregiudizi economici da contributo di costruzione (TAR Calabria n. 181 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 c.p.a. deve essere respinta per difetto del periculum in mora allorché i pregiudizi dedotti dal ricorrente abbiano natura esclusivamente economica e non incidano su diritti fondamentali quali le esigenze abitative del nucleo familiare. La determinazione dell’ammontare del contributo di costruzione relativo a una SCIA alternativa al permesso di costruire integra una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., senza che la qualificazione della domanda in termini di annullamento ovvero di accertamento assuma rilievo dirimente nella presente fase. La valutazione di sussistenza del periculum postula una verifica concreta della situazione del ricorrente, non potendosi desumere la gravità del danno dalla sola circostanza dell’adozione dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva definito l’ammontare del contributo di costruzione relativo alla SCIA alternativa al permesso di costruire n. 35/2025, diffidandolo al pagamento, nonché la successiva nota di riscontro negativo all’istanza di annullamento in autotutela. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti comunali, deducendone l’illegittimità. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere, e il ricorrente presentava domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che la controversia, vertendo sulla determinazione del contributo di costruzione, rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e ha rimesso all’ordinaria sede di merito l’approfondimento della questione relativa alla qualificazione della domanda in termini di annullamento ovvero di accertamento, questione comunque ritenuta non ostativa alla decisione cautelare.
Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato la carenza del periculum in mora, requisito indefettibile per la concessione della misura. I pregiudizi derivanti dal provvedimento impugnato sono stati qualificati come meramente economici, in quanto l’atto contestato ha ad oggetto esclusivamente l’ammontare del contributo di costruzione, senza comprimere le esigenze abitative del nucleo familiare del ricorrente. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che tali esigenze risultavano allo stato diversamente soddisfatte, come emergeva dal contratto di affitto prodotto in atti.
In assenza di un danno grave e irreparabile, il Tribunale ha respinto la richiesta di misura cautelare, compensando le spese della fase. La decisione si fonda pertanto su una valutazione concreta della situazione dedotta, escludendo che il mero pregiudizio patrimoniale possa integrare il requisito del periculum nella ponderazione richiesta dall’art. 55 c.p.a..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.