Sparo a salve per allontanare cinghiali non integra esercizio venatorio (TAR Calabria n. 575 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esplosione di un colpo a salve, finalizzata esclusivamente ad allontanare animali selvatici dalla propria proprietà, non integra la nozione di esercizio venatorio ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157/1992, difettando sia il requisito oggettivo dell’atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica, sia il requisito soggettivo dell’intenzione venatoria. Ne consegue che il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS non può fondarsi su un siffatto episodio quando la relativa ricostruzione fattuale risulti non dimostrata e smentita da elementi istruttori, senza che l’Amministrazione abbia adeguatamente valutato la plausibile versione alternativa fornita dall’interessato. Il giudizio prognostico di inaffidabilità richiede una motivazione rafforzata, soprattutto laddove la stessa Amministrazione e le Forze dell’Ordine abbiano in precedenza espresso una valutazione favorevole sull’affidabilità del soggetto.
Il Fatto
Un cacciatore, titolare di licenza di porto di fucile da decenni, aveva esploso un colpo a salve per allontanare dei cinghiali dalla propria proprietà. A seguito di tale episodio, i Carabinieri avevano segnalato l’uomo per il reato di esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio, ai sensi dell’art. 30, lett. F, della legge n. 157/1992, e avevano proceduto al ritiro cautelare delle armi.
Il procedimento penale era stato successivamente archiviato, con restituzione del fucile sequestrato. La Prefettura, tuttavia, aveva adottato un provvedimento di divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS, ritenendo che il fatto denunciato, valutato nella sua dimensione fattuale, deponesse per uno “scemare della fiducia” nel corretto utilizzo delle armi. Il cacciatore aveva impugnato il provvedimento deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, muovendo dalla definizione normativa di esercizio venatorio contenuta nell’art. 12 della legge n. 157/1992. Il Collegio ha escluso che la condotta del ricorrente potesse integrare la fattispecie venatoria: la norma, pur qualificando come esercizio venatorio anche il “vagare o soffermarsi” in attitudine di ricerca della selvaggina, richiede comunque che le condotte abbiano l’effettiva idoneità a ricercare la preda e abbatterla. Tale non è, evidentemente, la condotta di chi spara un colpo a salve per allontanare un animale selvatico dalla propria proprietà.
Quanto al sindacato sul provvedimento di divieto, il Collegio ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’Amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su fatti privi di rilievo penale, ma ha precisato che tale valutazione non può prescindere dal riferimento a specifici elementi istruttori che supportino la prognosi negativa. Nel caso di specie, la Prefettura non aveva considerato la circostanza — documentata e non contestata — che i Carabinieri intervenuti avevano constatato che la cartuccia esplosa era a salve e che le telecamere confermavano la versione del ricorrente.
La Corte ha inoltre rilevato un profilo di contraddittorietà procedimentale: la Stazione dei Carabinieri competente aveva espresso parere favorevole alla restituzione delle armi, e la stessa Prefettura ne aveva definito “condivisibili” le argomentazioni. L’adozione del divieto, a fronte del medesimo quadro fattuale, imponeva pertanto una motivazione rafforzata che spiegasse le ragioni del mutato avviso, in assenza della quale il provvedimento risulta viziato da difetto di istruttoria e da insufficienza motivazionale.
La pronuncia conferma l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto all’esito del procedimento penale, ma ne circoscrive la portata: l’Amministrazione non può limitarsi a richiamare la mera esistenza di una denuncia, dovendo invece dimostrare, anche in via indiziaria, la sussistenza di elementi concreti idonei a fondare la prognosi di inaffidabilità del soggetto.
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Nota della Redazione
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