Onere del consenso dei comproprietari nella SCIA in sanatoria (TAR Calabria n. 572 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia che rechi una motivazione cd. plurima è sorretto da ciascuna delle ragioni ostative autonomamente indicate: la mancata contestazione, tempestiva e specifica, di una di esse determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che l’eventuale annullamento non sarebbe comunque satisfattivo. In materia di titoli edilizi, l’amministrazione è tenuta a verificare la disponibilità giuridica, oltre che materiale, del bene da parte dell’istante, limitandosi ad un controllo di regolarità estrinseca del titolo. Qualora sia nota una situazione di comproprietà o l’esistenza di diritti reali di godimento di terzi sull’immobile, l’ente locale deve accertare l’esistenza del consenso di tutti gli aventi titolo, non solo a tutela dei rapporti privatistici, ma anche per preservare l’amministrazione da eventuali azioni risarcitorie.
Il Fatto
La ricorrente presentava, ai sensi degli artt. 22 e 37 d.P.R. n. 380/2001, una SCIA in sanatoria per la copertura di un’area esterna alla propria unità immobiliare, adibita a poliambulatorio, sita al piano terra di un fabbricato. L’intervento, realizzato nel 2008, riguardava una struttura lignea ancorata alla facciata dell’edificio, in corrispondenza del balcone dell’abitazione del fratello della ricorrente, e prevedeva la rimozione di un pilastro di sostegno con il conseguente rinforzo delle giunzioni.
L’Ufficio Tecnico comunale rendeva parere negativo, motivato: dalla natura dell’intervento di adeguamento sismico subordinato ad autorizzazione; dalla mancata produzione di documentazione integrativa richiesta; dall’omessa allegazione dell’autorizzazione sismica; dal mancato assenso dei terzi titolari di diritti reali sul fabbricato ai sensi dell’art. 1117 c.c. Il Responsabile dell’Area Tecnica archiviava la pratica edilizia disponendo la sospensione dei lavori. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo un unico motivo, incentrato sull’estraneità all’agere pubblico delle questioni relative alla tutela dei diritti dei terzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il diniego, essendo fondato su plurime ragioni autosufficienti, presenta natura plurimotivata: la ricorrente, avendo concentrato le proprie censure esclusivamente sul profilo relativo al consenso del comproprietario, non ha tempestivamente aggredito le altre motivazioni tecniche, autonomamente idonee a sorreggere il provvedimento. Le considerazioni sviluppate nella memoria conclusiva, dirette a contestare tardivamente tali ragioni, si risolvono nella formulazione di motivi nuovi, per ciò stesso inammissibili.
Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto l’unica doglianza infondata. In presenza di un’istanza per un titolo edilizio, l’amministrazione deve verificare la disponibilità giuridica dell’area da parte dell’istante, senza approfondire la validità del titolo rispetto a terzi antagonisti, ma arrestandosi alla regolarità estrinseca. Tuttavia, quando sia nota una situazione di comproprietà o l’esistenza di diritti reali di godimento di terzi, l’ente è tenuto ad accertare il consenso di tutti gli aventi titolo, a tutela della collettività e per evitare eventuali azioni risarcitorie.
Nel caso di specie, la struttura lignea interferiva chiaramente con la facciata dell’edificio, bene comune ex art. 1117 c.c., sicché il mancato assenso del fratello, contitolare del diritto di proprietà, costituiva legittima ragione ostativa alla sanatoria, non estranea ai profili pubblicistici di competenza comunale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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