Inerzia nella autorizzazione unica per impianto storage: il giudice amministrativo dispone istruttoria documentale (TAR Campania n. 5026 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo, prima di pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso, può disporre incombenti istruttori, acquisendo d’ufficio una documentata relazione sullo stato del procedimento. Tale facoltà risponde all’esigenza di acquisire ogni elemento utile alla comprensione della vicenda contenziosa, soprattutto quando l’inerzia dedotta riguardi un procedimento complesso, come quello finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di storage.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso, con il rito del silenzio, avverso l’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’istanza, presentata in data 24.12.2024, aveva ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di storage di potenza, con opere di rete per la connessione, sito nel comune di Marcianise (CE). Nonostante un sollecito e una successiva diffida, il procedimento risultava in una situazione di stallo, spingendo la società ad agire in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità di tale inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026, ha rilevato che il procedimento amministrativo, avviato con l’istanza del dicembre 2024, si trovi da tempo in una situazione di stallo che la società ricorrente ritiene ingiustificata. Prima di assumere una decisione nel merito della controversia, il Collegio ha ritenuto opportuno approfondire la vicenda, esercitando i poteri istruttori propri del giudice amministrativo.
La scelta di disporre un’istruttoria è motivata dall’esigenza di comprendere a fondo lo stato del procedimento e le ragioni che hanno condotto alla dedotta inerzia. In particolare, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di depositare una documentata relazione sullo stato del procedimento. Questa misura consente al giudice di valutare se l’inerzia sia effettivamente illegittima o se esistano cause ostative non emerse, che richiedano un differente esito del giudizio.
L’ordinanza in commento costituisce un esempio dell’ampiezza dei poteri istruttori del giudice amministrativo nel rito speciale avverso il silenzio. Essa dimostra come, anche in tale rito, non sia sempre immediata la decisione sulla fondatezza della domanda, ma possa rendersi necessario un supplemento di indagine per garantire una decisione consapevole e basata su un quadro fattuale completo.
Il Collegio ha quindi disposto l’incombente istruttorio, assegnando al Ministero un termine di 60 giorni per la trasmissione della relazione, e ha rinviato il prosieguo del giudizio alla camera di consiglio del 17 dicembre 2026.
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Nota della Redazione
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