Chiusura attività commerciale e decadenza dei titoli per abusività dei locali (TAR Campania n. 5027 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimo esercizio di un’attività commerciale postula, sia in sede di rilascio del titolo abilitativo sia per l’intera durata del suo svolgimento, l’iniziale e perdurante regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività è espletata. Ne consegue il potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati atti di accertamento e/o provvedimenti repressivi di abusi edilizi. La chiusura dell’attività e la decadenza dei titoli commerciali costituiscono atti vincolati, sicché la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L’inerzia dell’amministrazione non radica alcun legittimo affidamento in capo al soggetto che eserciti attività in immobili abusivi. Il diniego di esercizio di attività di commercio è legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel commercio al minuto di prodotti ittici, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività e dichiarato la decadenza di tutti i titoli commerciali. Il provvedimento si fondava sull’accertata abusività degli immobili in cui l’attività era svolta, risultando gli stessi oggetto di procedura RESA, di istanze di condono respinte e di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, con conseguente ordinanza di demolizione. La società deduceva plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione delle garanzie partecipative, il difetto d’istruttoria, la mancata riferibilità degli abusi ai locali dell’attività, l’illegittimità della contestualità tra chiusura e decadenza e la sproporzione del provvedimento. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva parzialmente sospeso gli effetti dell’ordine, consentendo la prosecuzione dell’attività nei soli locali non oggetto di RESA.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato principio per cui la regolarità edilizia dell’immobile costituisce presupposto essenziale per il legittimo esercizio dell’attività commerciale. L’abusività dell’intero complesso immobiliare, accertata attraverso la procedura RESA, i dinieghi di condono e l’ordinanza di demolizione, rendeva doverosa l’adozione del provvedimento inibitorio, qualificabile come atto vincolato di revoca/decadenza.
Quanto alle garanzie partecipative, la Corte ha richiamato l’orientamento per cui l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando, per la natura vincolata del potere, il suo contenuto non avrebbe potuto essere differente. Ha inoltre escluso la rilevanza del tempo trascorso quale fonte di affidamento tutelabile, valorizzando il principio per cui l’inerzia amministrativa non può rendere legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo.
Il Tribunale ha poi disatteso le censure relative alla genericità del provvedimento, rilevando che lo stesso richiama specificamente l’autorizzazione commerciale e tutte le istanze presenti sul portale “impresa in un giorno”. La formula dispositiva che dichiara la decadenza di “tutti i titoli commerciali, anche se non citati in premessa” è stata ritenuta non lesiva, non avendo la ricorrente esibito alcun titolo ulteriore. Ha infine escluso la necessità di un nesso di priorità temporale tra l’ordine di demolizione e la cessazione dell’attività, trattandosi di provvedimenti volti a tutelare interessi pubblici connessi ma distinti; la mancanza di conformità urbanistico-edilizia costituisce di per sé motivo sufficiente per inibire l’esercizio commerciale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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