Sovrapposizione con servizi minimi e aggiuntivi: no all’autorizzazione al traffico intermedio (TAR Campania n. 5016 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune è competente a rilasciare l’autorizzazione per i servizi di linea “autorizzati” o “residuali” che si sviluppano integralmente nel proprio territorio, ai sensi dell’art. 39 della L.R. Campania n. 3/2002 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 422/1997, trattandosi di funzioni conferite agli enti locali. Tale potere autorizzatorio è legittimamente esercitato mediante l’acquisizione del parere del gestore del servizio pubblico, senza che ciò integri un difetto di istruttoria o un appiattimento sulle valutazioni della società in house. La valutazione di sovrapposizione tra il servizio richiesto e la rete dei servizi minimi e aggiuntivi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. La natura residuale del servizio va esclusa quando il percorso o le fermate intercettino la medesima domanda di mobilità già soddisfatta dal gestore del trasporto pubblico, a prescindere dalla parzialità del tragitto. La tutela dell’equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio e del diritto di esclusiva del gestore prevale sulle ragioni di libera concorrenza invocate dal richiedente.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente una linea di trasporto regionale, chiedeva al Comune l’autorizzazione all’esercizio del c.d. traffico intermedio, al fine di utilizzare le fermate urbane per la salita e la discesa dei passeggeri. Il Comune, acquisito il parere della società in house affidataria del servizio di trasporto urbano, negava l’autorizzazione ritenendo sussistente una sovrapposizione con i servizi minimi e aggiuntivi già erogati, in particolare con le linee che collegano il centro cittadino all’aeroporto e con il servizio “Alibus”.
Avverso il diniego e gli atti presupposti la società proponeva ricorso, deducendo tre motivi: l’incompetenza del Comune, il difetto di istruttoria e la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, nonché l’insussistenza della paventata sovrapposizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, distinguendo tra servizi minimi e aggiuntivi, soggetti a obblighi di servizio e compensati dal diritto di esclusiva, e servizi “autorizzati”, di natura residuale, esercitabili in regime concorrenziale. La natura residuale, ai sensi del regolamento comunale, ricorre solo per i servizi che si sviluppano su percorsi o in fasce orarie non servite dal trasporto pubblico esistente.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l’attribuzione del potere autorizzatorio al Comune, poiché l’istanza riguardava un servizio da svolgersi integralmente nel territorio comunale, con rimozione del divieto di salita nelle fermate urbane. Tale richiesta, incidendo sulla rete dei servizi minimi già affidati, rientrava nella competenza comunale ai sensi dell’art. 39 della L.R. Campania n. 3/2002.
In relazione al difetto di istruttoria, il Collegio ha evidenziato che l’acquisizione del parere del gestore uscente non integra alcun appiattimento, costituendo un corretto strumento istruttorio. Il Comune ha effettuato verifiche autonome e ha dato conto, nel provvedimento finale, delle osservazioni formulate dalla ricorrente e delle ragioni del loro mancato accoglimento, nel rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza necessità di una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
Sul merito, il TAR ha ritenuto immune da vizi la valutazione di sovrapposizione funzionale tra il servizio richiesto e quello erogato dal gestore del trasporto pubblico. Tale sovrapposizione, pur parziale nel tragitto e nelle fermate, intercetterebbe la medesima domanda di mobilità e comprometterebbe l’equilibrio economico-finanziario del contratto di servizio, con particolare riferimento alla linea “Alibus”. La Corte ha inoltre escluso che alla ricorrente giovi il richiamo ai principi di libera concorrenza, attesa la natura di servizio pubblico finanziato con risorse pubbliche e soggetto a obblighi di servizio.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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