L’annullamento d’ufficio per false dichiarazioni è autotutela doverosa; l’Amministrazione deve provvedere anche oltre il termine (TAR Campania n. 5015 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui un privato denuncia l’ottenimento di un provvedimento ampliativo mediante false rappresentazioni di fatti rilevanti attiva un’ipotesi di autotutela doverosa ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990. In tale evenienza, l’Amministrazione è obbligata ad avviare il procedimento di verifica e a concluderlo con un provvedimento espresso, anche qualora sia decorso il termine decadenziale di cui al comma 1 del medesimo articolo. L’esito del procedimento resta tuttavia discrezionale, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. La mancata attivazione configura un illegittimo silenzio-inadempimento, coercibile con il rito di cui all’art. 117 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante, segnalava al Comune di Volla che il permesso di costruire rilasciato nel 2013 al dante causa del controinteressato era stato ottenuto dichiarando l’esistenza di un manufatto edificato prima del 1967. Secondo la prospettazione della ricorrente, tale presupposto sarebbe stato falso. L’istanza, presentata nel dicembre 2025 e sollecitata nel febbraio 2026, chiedeva l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e l’Amministrazione non riscontrava.
Avverso il silenzio, la ricorrente adiva il TAR Campania deducendo la configurabilità di un’ipotesi di autotutela doverosa. Si costituiva il controinteressato, eccependo l’inammissibilità dell’azione, la natura discrezionale del potere di riesame, l’irricevibilità per il decorso di circa tredici anni dal rilascio del titolo e, nel merito, la legittimità dell’immobile e la genuinità della dichiarazione sulla preesistenza del manufatto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania richiama il principio generale per cui non sussiste un obbligo di provvedere sull’istanza volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile. Tale principio, tuttavia, subisce un temperamento nelle ipotesi di autotutela doverosa, tra cui rientra la previsione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, relativa ai provvedimenti conseguiti mediante false rappresentazioni di fatti rilevanti.
La Corte osserva che, in presenza di dichiarazioni falsamente rese, l’Amministrazione è tenuta ad attivare le verifiche preordinate all’eventuale annullamento, a prescindere dal tempo trascorso dall’adozione dell’atto. L’autotutela doverosa riguarda l’obbligo di avviare il procedimento, mentre l’annullamento d’ufficio conserva natura discrezionale: l’emanazione del provvedimento resta condizionata alla valutazione dell’interesse pubblico e degli altri presupposti previsti dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato plurimi elementi indiziari, quali i rilievi aerofotogrammetrici dell’IGM e la mancata indicazione del manufatto nell’atto di acquisto, idonei a contestare la veridicità della dichiarazione. A fronte di tale istanza, il Comune è rimasto illegittimamente inerte, essendo invece tenuto ad avviare il procedimento e a concluderlo con un provvedimento espresso che desse conto delle ragioni della decisione.
La Corte accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, valutando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e prescindendo dal decorso del termine. Le spese di lite sono poste a carico del Comune e del controinteressato, in solido.
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Nota della Redazione
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