La decadenza accertativa si sottrae al termine dell’autotutela e legittima la chiusura dell’attività pertinenziale (TAR Campania n. 5007 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione accerta la sopravvenuta carenza del titolo legittimante per l’esercizio di un’attività pertinenziale a un impianto di distribuzione di carburanti non costituisce annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ma rientra nella categoria delle decadenze accertative, espressione di una potestà pubblicistica sanzionatoria/ripristinatoria correlata all’accertamento dell’inosservanza di obblighi da parte del destinatario. A tale categoria non si applica il termine decadenziale di dodici mesi previsto per l’autotutela, né l’obbligo di motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento. Ne consegue che la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente abbia presentato una nuova istanza per la medesima attività, successivamente denegata, spostandosi l’interesse sulla nuova determinazione, mentre permane l’interesse alla pronuncia sulla domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., che richiede l’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale, subentrato nella gestione di un’autolavaggio all’interno di un impianto di distribuzione di carburanti, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la chiusura immediata dell’attività, ritenendo il subentrante privo di titolo legittimante. Il provvedimento si fondava sulla cessazione dell’attività di distribuzione di carburanti comunicata dal precedente gestore e sulla normativa regionale che qualifica l’autolavaggio come attività pertinenziale alla distribuzione stessa. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 per il superamento del termine di dodici mesi dall’SCIA di subentro, il difetto di motivazione e l’errore sui presupposti in ordine alla pretesa autonomia funzionale dell’autolavaggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendola fondata in relazione alla domanda di annullamento. Il ricorrente aveva infatti presentato una nuova istanza per l’apertura della medesima attività, denegata con provvedimento del 15 aprile 2025, separatamente impugnato. L’interesse alla decisione si era pertanto trasferito sulla nuova determinazione, mentre restava fermo l’interesse alla pronuncia sulla domanda risarcitoria, in applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.
Nel merito, il Collegio ha esercitato il potere di riqualificazione giuridica dell’azione amministrativa, ai sensi del principio iura novit curia, attribuendo al provvedimento impugnato natura di decadenza accertativa e non di annullamento d’ufficio. Ha osservato che la fattispecie si caratterizza non per un riesame dell’atto ma per l’apprezzamento del comportamento del destinatario durante lo svolgimento del rapporto, ossia la presentazione della SCIA di subentro quando l’autorizzazione alla distribuzione di carburanti era già cessata. Ne deriva l’inapplicabilità del termine di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dei relativi obblighi motivazionali.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha rilevato che l’art. 141 della L.R. Campania n. 7/2020, nel consentire agli impianti di distribuzione di carburanti di dotarsi di servizi per l’autoveicolo, quali il lavaggio, configura tali attività come strettamente collegate alla gestione dell’impianto, cosicché il loro esercizio non può essere scisso dalla distribuzione dei carburanti. La pertinenzialità dell’autolavaggio è stata quindi valutata alla stregua di tale vincolo normativo, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato e infondata la tesi dell’autonomia funzionale dell’attività.
La ritenuta legittimità dell’operato dell’amministrazione ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria, per difetto del primo elemento costitutivo dell’illecito. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente soccombente nei confronti del Comune, con compensazione nei riguardi dell’interveniente ad opponendum.
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Nota della Redazione
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