Omessa produzione dell’Allegato A7-Elenco prodotti: esclusione legittima e divieto di soccorso isstruttorio (TAR Campania n. 4976 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa produzione di un allegato all’offerta tecnica, prescritto dal disciplinare di gara espressamente a pena di inammissibilità dell’offerta, costituisce un’omissione di un elemento essenziale dell’offerta stessa ed è insuscettibile di essere sanata mediante soccorso istruttorio. La stazione appaltante non è tenuta a ricostruire aliunde il contenuto dell’offerta del concorrente, attingendo ad altri documenti prodotti in gara, né a supplire a omissioni negligenti del concorrente. Tale obbligo risponde ai principi di autoresponsabilità, par condicio e di autovincolo della Pubblica Amministrazione alla lex specialis. La legittimità dell’esclusione priva il concorrente di qualsivoglia interesse qualificato a contestare l’aggiudicazione, rendendo i motivi aggiunti improcedibili.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla gara indetta da So.Re.Sa. s.p.a. per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva, relativamente al lotto 13, concernente pinze per biopsia. L’esclusione era stata disposta per la mancata produzione dell’Allegato A7-Elenco prodotti offerti, campo obbligatorio del sistema, in luogo del quale l’operatore aveva inserito la documentazione relativa alle certificazioni CE. La ricorrente sosteneva che si trattasse di un mero errore materiale, in quanto le informazioni necessarie sarebbero state comunque ricavabili dalle schede tecniche e dalle altre certificazioni prodotte.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente osservato che l’Allegato A7 costituiva un elemento essenziale dell’offerta, come emergeva inequivocabilmente dall’art. 16 del disciplinare di gara, che ne prescriveva la produzione a pena di inammissibilità dell’offerta. Tale allegato aveva la funzione di palesare la volontà negoziale dell’offerente, indicando denominazione commerciale, codice prodotto, descrizione, produttore e altri dati identificativi.
Il TAR ha quindi escluso l’applicabilità del regime dei meri errori materiali, non trattandosi di correggere una semplice inesattezza. Ha inoltre affermato che nessun obbligo incombeva sulla stazione appaltante di ricostruire aliunde il contenuto dell’offerta, attingendo a schede tecniche, etichette o altri documenti, poiché tale operazione sarebbe risultata arbitraria e avrebbe leso il principio della parità di trattamento tra i concorrenti.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ribadito che a fronte dell’omessa presentazione di una dichiarazione prevista a pena di esclusione, non residuano margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante, in ossequio ai principi dell’affidamento e dell’autovincolo alla lex specialis. La disposizione escludente non può essere degradata a clausola meramente formale, né superabile aliunde dagli offerenti, né integrabile mediante soccorso istruttorio.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ne ha dichiarato la improcedibilità, poiché il concorrente legittimamente escluso è carente di legittimazione ad agire avverso gli atti successivi della procedura, non potendo vantare alcun interesse strumentale alla riedizione della gara. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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