Acquisizione gratuita illegittima se estesa a opere legittimamente sanate (TAR Campania n. 4967 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’acquisizione gratuita di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha natura afflittiva e può colpire esclusivamente le opere abusive e l’area di sedime, nel limite del decuplo della superficie utile abusivamente costruita, non estendendosi alle porzioni immobiliari legittimamente realizzate o successivamente condonate. L’eventuale definitività di una precedente acquisizione concernente altre unità immobiliari del medesimo complesso non preclude l’impugnazione della successiva acquisizione estesa a una porzione diversa, assistita da titolo edilizio, di cui il ricorrente sia comproprietario. In tal caso sussiste la legittimazione attiva e l’atto è annullato nei limiti dell’interesse azionato per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria in regime di comunione legale di un’unità immobiliare al piano terra di un fabbricato, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale anche di detto piano, legittimato da concessione edilizia in sanatoria. L’atto, relativo a una particella catastale già interessata da precedenti acquisizioni per opere abusive realizzate ai piani sovrastanti, era stato adottato all’esito di un procedimento repressivo avviato nei confronti di altri comproprietari. La ricorrente deduceva la mancata notifica degli atti presupposti, la propria estraneità agli abusi e l’illegittima estensione della misura a una porzione condonata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune, rilevando che la stessa amministrazione aveva notificato alla ricorrente, in qualità di proprietaria, la precedente ordinanza di acquisizione del 2023, con ciò riconoscendone la titolarità. Ha inoltre chiarito che la mancata impugnazione di quel provvedimento non produceva effetti preclusivi, atteso che l’acquisizione allora disposta riguardava le opere abusive e l’area di sedime, mentre l’odierno gravame concerneva specificamente il sub 1, ossia il pianterreno legittimamente sanato, non incluso nella precedente vicenda acquisitiva.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso valorizzando il tenore dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui l’acquisizione gratuita riguarda il bene abusivo e l’area di sedime, nel limite del decuplo della superficie utile illegittimamente costruita. La norma, ha osservato il Tribunale, non contempla la possibilità di acquisire opere legittimamente esistenti, perché realizzate in forza di titolo edilizio o successivamente sanate.
Nella specie, l’ordinanza impugnata aveva esteso l’acquisizione anche al piano terra, assistito da concessione edilizia in sanatoria e catastalmente individuato al sub 1, senza distinguere le porzioni abusive da quelle legittimamente assentite. Tale estensione è stata ritenuta illegittima per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché per difetto di istruttoria, non potendo la misura acquisitiva colpire un’unità immobiliare non riconducibile all’abuso edilizio accertato.
La sentenza ha pertanto annullato il provvedimento nei limiti dell’interesse azionato, ossia nella parte in cui disponeva l’acquisizione del sub 1 della particella, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.