Le infrastrutture di telecomunicazione restano subordinate ai vincoli paesaggistici e di inedificabilità assoluta (TAR Campania n. 1451 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi semplificata, adottata ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990, produce gli effetti del preavviso di rigetto ex art. 10-bis; qualora l’istante non presenti osservazioni, essa assume valore di provvedimento definitivo, senza necessità di una ulteriore fase deliberativa. L’art. 14-bis, comma 3, che disciplina prescrizioni e misure mitigatrici, si applica solo all’esito positivo della conferenza. L’assimilazione delle reti di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria, ex art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, non elide l’operatività dei vincoli paesaggistici in senso proprio: l’installazione resta subordinata alla concreta compatibilità con le misure di protezione dell’area, ai sensi dell’art. 43, comma 5, che fa salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali. In zona di tutela naturale di primo grado, caratterizzata da inedificabilità assoluta, è legittimo il diniego di un impianto di telecomunicazione che comporti trasformazione del suolo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi, avente ad oggetto l’istanza per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e l’installazione di una stazione radio base in località soggetta a vincolo paesaggistico. L’esito negativo della conferenza si fondava sul parere contrario della Soprintendenza e su quello della Commissione per la tutela del paesaggio, che avevano rilevato l’incompatibilità dell’intervento con la zona territoriale 1A (tutela dell’ambiente naturale di primo grado) del Piano urbanistico territoriale. La società deduceva, tra l’altro, la violazione del principio del dissenso costruttivo e l’illegittimità delle norme tecniche di attuazione che impedivano la localizzazione dell’impianto, invocando l’assimilazione delle reti di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rigettato il ricorso, scrutinando analiticamente i sei motivi di impugnazione.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha chiarito che, nel caso di mancata presentazione di osservazioni da parte dell’istante, la determina negativa di conclusione della conferenza non deve essere seguita da un ulteriore atto: l’esigenza di semplificazione amministrativa legittima l’attribuzione di valore definitivo alla determinazione, una volta che la parte abbia avuto la possibilità di partecipare al procedimento. Con riferimento al secondo motivo, è stata esclusa l’applicabilità del dissenso costruttivo disciplinato dall’art. 14-bis, comma 3, legge n. 241/1990, norma che opera soltanto in caso di esito positivo della conferenza.
Sul terzo e quarto motivo, il Tribunale ha accertato che la zona 1A è soggetta a inedificabilità assoluta, con divieto di ogni trasformazione del suolo: la realizzazione del sistema radiante, della piattaforma in cemento armato e dei cordoli contrasta apertamente con i divieti posti dall’art. 17 N.T.A. del Piano urbanistico territoriale. Il Collegio ha quindi escluso l’antinomia tra il d.lgs. n. 259/2003 e gli strumenti urbanistici: l’assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria opera sul piano urbanistico, ma non può prevalere sulle limitazioni derivanti da vincoli paesaggistici in senso proprio, come esplicitato dall’art. 43, comma 5 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Infine, il Tribunale ha reputato infondate le censure di difetto di motivazione e di incompetenza, rilevando che la ragione determinante del diniego risiedeva nella natura assoluta del vincolo di inedificabilità del sito, non superabile con misure di mitigazione; è stato inoltre dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo fondato sulla mancata inclusione dell’impianto nel piano di localizzazione, elemento non decisivo ai fini del rigetto. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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