Ottemperanza per il mancato accredito della Carta Elettronica del Docente (TAR Campania n. 1434 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di ottemperanza dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, che ha accertato il diritto del docente all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici indicati. L’inadempimento dell’Amministrazione deve essere provato dal creditore solo nella sua persistenza, mentre grava sull’Amministrazione l’onere della prova dell’avvenuto adempimento. La mancanza di disponibilità di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. In caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina un Commissario ad acta con il potere di compiere tutti gli atti necessari per il pagamento, a spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Salerno una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo di euro 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione con formula esecutiva, era passata in giudicato.
Nonostante il decorso del termine dilatorio di legge, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto un ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. La ricevibilità è stata confermata, essendo il ricorso stato depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, e l’ammissibilità è stata affermata, risultando ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento delle somme dovute. La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, in materia di esecuzione del giudicato, l’onere di provare l’adempimento grava sull’Amministrazione debitrice.
Alla luce della mancata prova dell’esecuzione del titolo, la domanda è stata accolta. Il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta con il compito di procedere al pagamento, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non può impedire l’esecuzione del giudicato. È stato inoltre disposto che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno all’Amministrazione, non sarà liquidato alcun compenso.
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Nota della Redazione
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