Divieto di detenzione di armi annullato: insussistente il presupposto di convivenza (TAR Campania n. 1408 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi ai sensi degli artt. 11 e 39 Tulps è connotato da natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e si fonda su una prognosi ampiamente discrezionale circa il pericolo di abuso delle armi da parte del titolare o di terzi conviventi. Tale valutazione di inaffidabilità, pur potendo prescindere da indizi di pericolosità sociale o da condanne penali, deve essere assistita da un attendibile grado di verosimiglianza e non può basarsi su elementi meramente immaginari o aleatori. È pertanto illegittimo il divieto di detenzione di armi che risulti fondato su un presupposto fattuale — quale la convivenza con soggetto deferito all’autorità giudiziaria — documentalmente smentito e non più attuale, difettando in tal caso il requisito dell’istruttoria e della motivazione.
Il Fatto
Una donna, agente della Polizia locale, impugnava il decreto con cui la Prefettura di Avellino aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. L’amministrazione aveva motivato il provvedimento con l’esigenza di prevenire possibili pericoli per l’incolumità pubblica derivanti dalla disponibilità delle armi da parte di terzi conviventi, legati al titolare da vincoli di solidarietà familiare.
Detto presupposto era individuato nel fatto che il convivente della ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, lesioni personali e ingiuria, commessi proprio nei danni della donna, presentatasi come persona offesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato in materia, ha ricordato che la misura inibitoria in materia di armi è priva di intento sanzionatorio e ha natura essenzialmente cautelare, essendo concepita in un’ottica preventiva di possibili abusi a tutela dell’incolumità pubblica. La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’affidabilità del soggetto è caratterizzata da ampia discrezionalità e può legittimamente valorizzare anche fatti privi di rilievo penale o situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta.
Il giudice ha precisato, in conformità alla giurisprudenza citata, che il pericolo di abuso delle armi va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che richiede una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, senza necessità di attingere alla certezza tipica dell’accertamento penale. Il sindacato del giudice amministrativo, pertanto, non si limita a verificare l’esistenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento ma si estende alla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi infierenziale compiuta dall’amministrazione.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha osservato che l’amministrazione aveva fondato il diniego esclusivamente sul presupposto della convivenza della ricorrente con il soggetto deferito all’autorità giudiziaria per i reati commessi nei suoi confronti. Tale circostanza, tuttavia, è risultata documentalmente smentita dalle certificazioni prodotte dalla ricorrente e, ove pure fosse sussistita in via occasionale all’epoca dei fatti, era comunque venuta meno.
Il venir meno del presupposto della convivenza ha determinato l’impossibilità, né astratta né concreta, che il soggetto deferito potesse accedere alla disponibilità delle armi della ricorrente e abusarne. Il TAR ha quindi ravvisato il denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, essendo venuto meno il fondamento fattuale del provvedimento. La sentenza ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato, compensando le spese per la peculiarità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.