Ristori Covid alle strutture accreditate: la giurisdizione è del Giudice Ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1411 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie relative alla concessione e alla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, il riparto di giurisdizione va attuato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato il solo compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tale principio si applica anche ai ristori economici previsti dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, conv. con mod. dalla legge n. 77/2020, a favore delle strutture private accreditate che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno dovuto sospendere l’attività ordinaria, atteso che la spettanza del beneficio assume consistenza di diritto soggettivo.
Il Fatto
Una società, gestore di una casa di cura privata accreditata, aveva sottoscritto nel marzo 2020 un accordo quadro con la Regione per la gestione dell’emergenza Covid, che prevedeva l’interruzione dell’attività ordinaria, il divieto di cassa integrazione e il riconoscimento di acconti mensili parametrati alla differenza tra l’attività effettivamente svolta e il fatturato medio del 2019. Con delibera del 2024 la Regione aveva recepito l’accordo, riconoscendo un’indennità di funzione e uno specifico ristoro limitato alla sola attività intra-regionale, in applicazione della normativa nazionale emergenziale.
Con successiva delibera del settembre 2025 la Regione disponeva l’autoannullamento d’ufficio del precedente provvedimento per mancanza di copertura finanziaria e violazione dei limiti di spesa, pretendendo la restituzione degli acconti già erogati. La società impugnava l’atto, deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo il risarcimento del danno per lesione dell’affidamento. La Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, nel corso dell’udienza pubblica, il possibile difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024 in un caso del tutto analogo. La Cassazione ha chiarito che, in materia di contributi e sovvenzioni previsti dalla legge, l’Amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento del beneficio.
La disciplina statale di riferimento è costituita dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020, introdotto dal decreto “Ristori bis”, che consente alle Regioni di riconoscere alle strutture private accreditate un contributo a ristoro dei costi fissi, nel limite massimo del 90 per cento del budget assegnato per l’anno 2020. La norma nazionale attribuisce il potere di accordare il contributo, ma predetermina la misura massima e i presupposti oggettivi dell’erogazione, mentre la normativa regionale, nel recepire l’accordo, ha riconosciuto alle strutture il diritto alla sovvenzione senza alcuna mediazione discrezionale.
Il Collegio ha quindi verificato che l’allegato alla delibera oggetto di autoannullamento prevedeva criteri del tutto oggettivi per la quantificazione degli indennizzi, basati sulla riduzione del fatturato e sul costo del lavoro, senza alcuna spendita di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Ne deriva che la spettanza del pagamento assume consistenza di diritto soggettivo del privato, non degradabile a interesse legittimo per effetto del successivo esercizio del potere di autotutela.
Alla luce del costante indirizzo delle Sezioni Unite e del Consiglio di Stato, la controversia riguarda la materia della concessione e revoca di contributi pubblici, per la quale non è prevista alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, e ha compensato le spese di lite per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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