Restano al giudice ordinario le controversie sui ristori Covid alle strutture private accreditate (TAR Emilia-Romagna n. 1399 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione è del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tale principio si applica ai contributi previsti dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020 a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria durante l’emergenza Covid-19, trattandosi di provvidenze sulle quali l’amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza. Non si configura, in detta materia, alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva; la situazione soggettiva azionata ha consistenza di diritto soggettivo ove i criteri di quantificazione dell’indennizzo siano oggettivi e predeterminati, senza margini di discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Una struttura privata accreditata impugnava la delibera con cui la Regione aveva disposto l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, del precedente provvedimento che riconosceva indennizzi e ristori per l’interruzione dell’attività ordinaria durante la gestione emergenziale. La ricorrente lamentava la lesione dell’affidamento ingenerato dagli accordi sottoscritti nel 2020, deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo, in via subordinata, l’indennizzo da revoca, oltre al risarcimento dei danni.
La Regione, costituitasi, sollevava eccezioni in rito — tra cui il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, stante la natura di contributi e ristori previsti dalla legge delle somme in contestazione — e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, essendo l’annullamento atto dovuto a fronte dell’indebito esborso di denaro pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, disattendendo la tesi della difesa regionale che riconduceva la controversia alla giurisdizione esclusiva in materia di concessione di pubblici servizi ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. La fattispecie concerne, piuttosto, la concessione e la revoca di contributi pubblici, materia per la quale non è prevista alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Il TAR ha richiamato il principio consolidato, ribadito dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024 in fattispecie analoga, secondo cui le controversie relative alle provvidenze economiche ex art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: si tratta, infatti, di contributi previsti dalla legge, rispetto ai quali l’amministrazione sanitaria svolge solo funzioni di vigilanza, senza poteri discrezionali di apprezzamento del beneficio.
La norma statale ha attribuito alle Regioni il potere di accordare, nei limiti del 90 per cento del budget 2020 e previa rendicontazione dei costi fissi, un contributo alle strutture che avessero sospeso le attività ordinarie. La disciplina regionale, recependo l’accordo con l’associazione di categoria, ha poi individuato criteri del tutto oggettivi per la quantificazione degli indennizzi, in tal modo radicando la consistenza di diritto soggettivo della relativa pretesa, senza alcuna spendita di discrezionalità amministrativa.
Alla luce di tali coordinate, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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