Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere per archiviazione del procedimento (TAR Emilia-Romagna n. 1368 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’amministrazione, nelle more del giudizio, adotti un provvedimento di archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela e disponga la cessazione della sospensione cautelare precedentemente imposta, il ricorso avverso l’atto di avvio del procedimento diviene improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, non residua alcun interesse concreto e attuale alla pronuncia nel merito, non essendo più assoggettata a possibile caducazione l’autorizzazione originariamente rilasciata. L’intervenuta archiviazione priva di effetti lesivi l’atto impugnato, determinando l’integrità della situazione giuridica sostanziale del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, unitamente ad altra società, un’autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di una stazione radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili su un terreno nel territorio comunale. Con successivo provvedimento, il Comune disponeva l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione e la contestuale sospensione dei lavori fino alla conclusione del procedimento stesso.
La società impugnava tale provvedimento, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, collegati e consequenziali. Nel corso del giudizio, l’amministrazione adottava una determina dirigenziale con cui disponeva l’archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela e la cessazione, con effetto immediato, della sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’archiviazione del procedimento da parte del Comune, la situazione giuridica sostanziale della ricorrente aveva recuperato piena integrità: l’autorizzazione non era più oggetto di un procedimento caducatorio e la sospensione cautelare era venuta meno con effetto immediato.
In particolare, il provvedimento impugnato — avente natura endoprocedimentale — aveva esaurito la propria funzione con la definizione del procedimento in senso favorevole alla società. L’interesse alla decisione del ricorso era pertanto venuto meno, non potendo più derivare alcuna utilità concreta da una pronuncia di annullamento di un atto ormai superato dall’archiviazione.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che non residuasse alcuna questione da decidere nel merito, ricorrendo i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia in rito ha carattere meramente ricognitivo dell’intervenuto sopravvenuto difetto di interesse, senza alcuna statuizione sulla fondatezza o meno delle censure dedotte.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito definitorio del giudizio.
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Nota della Redazione
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