Conversione del permesso stagionale: il riesame prevalente impone la verifica documentale (TAR Emilia-Romagna n. 246 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. può essere accolta “ai fini del riesame” quando il ricorrente abbia prodotto, già nel corso del procedimento, una consistente documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. In tale evenienza, il fumus boni iuris si configura in relazione all’obbligo dell’Amministrazione di procedere a un motivato riesame dell’istanza alla luce della documentazione prodotta, senza che la fase cautelare anticipi impropriamente il giudizio di merito.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente rigettava l’istanza con provvedimento del 23.04.2026, richiamando un parere negativo espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto, unitamente al parere presupposto, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come la parte ricorrente avesse prodotto, già nel corso del procedimento amministrativo, una consistente documentazione potenzialmente idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza: in particolare, il requisito delle 39 giornate lavorative stagionali maturate, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società decorrente dal 1° marzo 2025 e la percezione di retribuzioni complessive pari a circa 21.000,00 euro.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ritenuto che la domanda cautelare potesse essere accolta, ma non già per attestare la fondatezza nel merito della pretesa, bensì al fine di sollecitare un riesame motivato dell’istanza da parte dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta senza limitarsi a recepire acriticamente il parere negativo dell’Ispettorato.
La decisione si inserisce nel solco della tutela cautelare atipica, ove l’accoglimento “ai fini del riesame” consente di contemperare l’esigenza di non paralizzare l’azione amministrativa con quella di evitare che un rigetto fondato su presupposti documentali incompleti produca un pregiudizio irreparabile al richiedente. Il Tribunale ha fissato l’udienza di merito al 27 gennaio 2027, compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza è stata dichiarata esecutiva dall’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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