La rappresentazione cartografica nei piani dell’arenile non legittima opere abusive prive di titolo edilizio (TAR Emilia-Romagna n. 1355 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rappresentazione cartografica di manufatti negli elaborati di un piano dell’arenile non equivale ad accertamento di legittimità edilizia e non può produrre l’effetto dell’implicita legittimazione di opere prive di idoneo titolo abilitativo. Il progetto originario costituisce il titolo edilizio cui fare riferimento per la verifica dello stato legittimo, ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, in mancanza di prova contraria. La valutazione degli abusi va effettuata complessivamente e non in modo “atomistico”, con riferimento alla singola unità, quando l’intervento realizzi un incremento quantitativo, una modifica della distribuzione planivolumetrica e una trasformazione stabile dell’assetto insediativo assentito.
Il Fatto
La società concessionaria ha impugnato l’ordinanza ingiunzione di demolizione adottata dal Comune di Rimini per opere edilizie realizzate tra il 1973 e il 1976 presso lo stabilimento balneare n. 32 – Rimini sud. Il sopralluogo del 2014 aveva accertato la realizzazione di 41 cabine di superficie pari a mq. 121, al posto delle 30 cabine per circa mq. 96 previste dal progetto n. 394/1971, oltre a una cabina di direzione in calcestruzzo di mq. 12,00 inesistente nel titolo originario.
Le opere erano state qualificate dal Comune come intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e1), del d.P.R. n. 380/2001, eseguite in difformità dal progetto del 1971 su area demaniale. La società ricorrente ha dedotto cinque motivi di illegittimità, contestando in particolare la valenza del progetto del 1971 quale ultimo stato legittimo e invocando il legittimo affidamento ingenerato da una nota comunale del 1992.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, osservando che la mera inclusione delle cabine negli elaborati cartografici del Piano dell’Arenile del 1980 e del successivo piano non può valere come implicita legittimazione in mancanza di titolo edilizio. Il Collegio ha richiamato la clausola dell’art. 48, comma 4, delle NTA del Piano del 2010, secondo cui gli elaborati cartografici non annullano diritti ottenuti legalmente né sanciscono diritti non ottenuti legalmente, e il precedente di Sez. I n. 563/2026, che ha escluso che i manufatti abusivi possano ritenersi legittimi per effetto della loro rappresentazione nei piani dell’arenile.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso che la nota comunale prot. n. 10290/1992, priva di riferimenti normativi e agli atti pianificatori, potesse ingenerare un legittimo affidamento. I piani del 1980 e del 2005 distinguevano gli impianti in “mobili” e “fissi”, precisando che gli interventi sono soggetti a titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica, e la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova per dimostrare che le opere rientrassero tra quelli esclusi.
Il Collegio ha poi ritenuto corretta la ricostruzione dell’Amministrazione che ha assunto il progetto n. 394/1971 come parametro di verifica dello stato legittimo, in conformità all’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. La comparazione tra il titolo, i rilievi aerofotogrammetrici, la documentazione fotografica storica e i rilievi tecnici del 2014 ha evidenziato difformità qualitative e quantitative apprezzabili, senza che la ricorrente fornisse prova di ulteriori titoli edilizi idonei a giustificarle.
Quanto alla qualificazione dell’abuso, il Tribunale ha escluso che potesse operarsi una valutazione “atomistica” riferita alla singola cabina. L’incremento da 30 a 41 cabine, l’unificazione in un blocco continuo, la creazione di vani ad uso ripostiglio e la realizzazione della cabina di direzione in calcestruzzo configuravano una trasformazione stabile dell’assetto insediativo assentito, correttamente qualificata come intervento di nuova costruzione in difformità dal titolo.
Il quinto motivo è stato respinto perché l’Amministrazione aveva accertato il mancato ripristino spontaneo dei luoghi a seguito della diffida non rinnovabile, non residuando ulteriori attività istruttorie da compiere. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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