Giudizio di ottemperanza: inerzia dell’amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 397 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di un giudicato del giudice ordinario che condanni alla attribuzione della carta docente, il giudice amministrativo, adito con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendergli disponibile la carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Rimasta ineseguita la pronuncia, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato documentato, il docente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio di cui all’art. 112 cod. proc. amm..
È stato evidenziato come risultasse decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/97) per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero.
Il Collegio ha, pertanto, accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha, quindi, nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale competente del Ministero, che avrebbe provveduto in caso di ulteriore inottemperanza, senza diritto ad alcun compenso.
La sentenza ha infine condannato l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.