L’ottemperanza per la carta del docente: precetto del giudice ordinario non integrabile dal giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 366 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente precario all’attribuzione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’inerzia dell’Amministrazione, perdurante oltre il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, legittima l’accoglimento della domanda e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, né riconoscere interessi legali non contemplati dalla pronuncia, salvo che sia stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.
Nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi adito il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta, oltre al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all’Amministrazione in data 7 gennaio 2024 e che il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era ampiamente decorso. La mancata costituzione del Ministero ha confermato l’omesso adempimento.
Il TAR ha accolto la domanda, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia e nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso trattandosi di funzionario interno all’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di interessi legali, il Collegio l’ha invece rigettata. La pronuncia da eseguire nulla disponeva in merito e il giudice dell’ottemperanza, secondo la costante giurisprudenza richiamata (tra cui TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980), non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario. Né la ricorrente aveva proposto la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, prevista dall’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., avendo anzi chiesto gli interessi dalla maturazione del credito.
Il Ministero, rimasto soccombente, è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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