Conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro autonomo: reiterazione dell’ordine di riesame per inerzia dell’Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 168 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno, l’ordinanza che accoglie l’istanza e ordina all’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’istante non esaurisce i suoi effetti con la scadenza del termine assegnato. L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire l’ordine di riesame legittima il giudice amministrativo a reiterare il provvedimento, assegnando un nuovo termine perentorio e prospettando la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore mancato adempimento. La misura è volta a garantire l’effettività della tutela cautelare, evitando che l’ottemperanza alla decisione sia vanificata dalla protratta inazione dell’ente.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva chiesto alla Prefettura di Piacenza la conversione del proprio permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, ritenendo non soddisfatto il requisito reddituale. Avverso tale diniego la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la sospensione della sua efficacia.
Con ordinanza del 30 aprile 2026, il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ritenendo la motivazione del diniego carente proprio sul punto del requisito reddituale. Il giudice aveva pertanto sospeso l’efficacia del provvedimento e ordinato alla Prefettura di rivalutare esaurientemente la posizione della richiedente, assegnando il termine di quarantacinque giorni per provvedere.
La Motivazione della Corte
Nel verificare l’esito della fase cautelare, il Tribunale ha preso atto che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione all’ordine di riesame contenuto nell’ordinanza del 30 aprile 2026. Nessun nuovo provvedimento era stato adottato nel termine assegnato, né risultava comunicata alcuna iniziativa volta a ottemperare alla decisione.
La Corte ha quindi ritenuto di dover reiterare l’ordine di riesame, assegnando alla Prefettura l’ulteriore termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della nuova ordinanza. Contestualmente, ha avvertito che, in caso di ulteriore inerzia, si sarebbe proceduto alla nomina di un Commissario ad acta, chiamato a provvedere in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
La decisione si fonda sull’esigenza di assicurare la concreta effettività della tutela cautelare, la quale non può ritenersi satisfattiva se l’Amministrazione rimane inerte rispetto all’ordine giurisdizionale. La mancata esecuzione della misura cautelare, infatti, determinerebbe una lesione perdurante della posizione giuridica del ricorrente, rendendo necessaria l’adozione di strumenti che garantiscano l’adempimento anche in via sostitutiva.
Il Tribunale, infine, ha rinviato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, così mantenendo il controllo sulla vicenda e verificando l’eventuale ottemperanza al nuovo ordine.
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Nota della Redazione
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