Il lancio di oggetti verso la Polizia legittima il DASPO anche senza evento lesivo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 425 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 costituisce misura di prevenzione amministrativa a funzione non sanzionatoria ma preventiva, finalizzata a impedire che soggetti con concreta propensione a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica partecipino a future manifestazioni sportive. Il giudizio demandato all’Autorità di pubblica sicurezza si sostanzia in una valutazione prognostica di pericolosità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di motivazione. La condotta di chi lancia un oggetto in direzione delle Forze dell’Ordine durante un’operazione di ripristino dell’ordine pubblico è oggettivamente idonea ad alimentare il clima di violenza e legittima il provvedimento, senza che rilevino la natura contundente dell’oggetto, l’effettiva produzione di un evento lesivo o l’accertamento di una responsabilità penale.
Il Fatto
Al termine dell’incontro di calcio tra due squadre, disputato presso lo stadio di Udine, si verificavano gravi disordini durante il deflusso dei tifosi ospiti, caratterizzati da lanci di bottiglie e oggetti contro gli operatori del Reparto Mobile. La documentazione audiovisiva riprendeva il ricorrente, chiaramente riconoscibile nei pressi di un pulmino degli ultras, mentre lanciava deliberatamente una bottiglia in direzione del personale di Polizia ancora impegnato nelle operazioni di ripristino dell’ordine pubblico. Il Questore emanava pertanto il provvedimento di DASPO della durata di anni quattro, impugnato dal ricorrente che ne deduceva il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure formulate. Con riferimento ai primi due motivi, la sentenza ha escluso ogni carenza istruttoria, evidenziando che il provvedimento si fonda su atti di polizia giudiziaria, annotazioni della DIGOS e documentazione audiovisiva, elementi convergenti che offrono una rappresentazione diretta e oggettiva dei fatti. Il filmato, in particolare, dimostra che il ricorrente non ha assistito passivamente agli eventi ma ha volontariamente scelto di permanere sul posto mentre era in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine, ponendo in essere una condotta di aperta contrapposizione.
La circostanza che l’oggetto lanciato fosse una bottiglietta di plastica vuota è stata ritenuta irrilevante. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 non assume rilievo decisivo la natura dell’oggetto né la produzione di un evento lesivo: ciò che rileva è la condotta oggettiva che, per modalità, contesto e direzione del lancio, manifesta la volontà di contrapporsi alle Forze dell’Ordine ed è idonea ad alimentare la tensione. Sul punto la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il DASPO richieda un giudizio prognostico di pericolosità, non il raggiungimento del grado di certezza proprio dell’accertamento penale.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito la natura preventiva e non sanzionatoria della misura, espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. La durata di quattro anni è stata ritenuta proporzionata alla gravità della condotta, valutata non come episodio isolato ma come espressione di adesione consapevole alle dinamiche violente della tifoseria organizzata. La giovane età e l’assenza di precedenti specifici non neutralizzano il giudizio prognostico, fondato sulle modalità concrete del comportamento e sulla sua idoneità a manifestare una propensione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.
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Nota della Redazione
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