Obbligo di esecuzione del giudicato per la Carta docenti e commissario ad acta senza compenso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 412 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che condanna l’Amministrazione a corrispondere il beneficio economico della Carta docenti di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 non è compiutamente eseguito laddove l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento delle spese processuali ma non alla sorte, sicché il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato. Decorso inutilmente il termine, va nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla competente Direzione Generale del Ministero, il quale opera senza compenso, essendo l’attività demandata compresa nei suoi compiti istituzionali. Il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta, trattandosi di attività minime e stereotipate, con distrazione al difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle il beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, tramite la c.d. Carta docenti, ossia la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, non essendo stata impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Avendo l’Amministrazione provveduto soltanto al pagamento delle spese processuali e non al beneficio economico, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione integrale del giudicato e la condanna del Ministero alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato il ricorso procedibile, avendo verificato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso, nonché l’avvenuta formazione del giudicato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva compiutamente eseguito la sentenza: il pagamento delle sole spese processuali non integrava, infatti, l’adempimento dell’obbligo principale, consistente nell’erogazione del beneficio economico della Carta docenti per gli anni scolastici indicati nella sentenza.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero preposto alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con l’onere di provvedere entro i successivi 60 giorni.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo pertanto dovuto alcun compenso, richiamando sul punto il precedente del TAR Lombardia n. 211/2024. Il commissario potrà operare direttamente o, sotto la propria responsabilità, attraverso un funzionario delegato, coordinandosi con la struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, tenuto conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate. Il Ministero è stato altresì tenuto al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, sia delle spese che del contributo, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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