Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 403 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, sia pure successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente ottemperato al giudicato, rendendo inutile ogni ulteriore pronuncia. L’esito favorevole al ricorrente, che ha dovuto agire in giudizio per ottenere l’esecuzione, comporta la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, rimasta inadempiente fino all’instaurazione del giudizio, ne giustifica l’onere delle spese pur in presenza di una pronuncia di rito.
Il Fatto
La ricorrente proponeva, dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’Amministrazione e, non essendo stata impugnata nei termini, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice civile. L’Amministrazione si costituiva in giudizio dinanzi al Collegio amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, ha rilevato che la materia del contendere era cessata. L’Amministrazione aveva infatti ottemperato al giudicato, sebbene solo successivamente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Tale circostanza non ha impedito la verifica dell’avvenuta esecuzione della pronuncia, risultando comunque soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce l’esito naturale del giudizio quando l’adempimento successivo rende superfluo l’accertamento dell’obbligo di ottemperare. L’inutilità di una pronuncia nel merito non ha tuttavia escluso la necessità di regolare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Su tale base, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in misura determinata, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. La somma è stata distratta in favore del difensore della ricorrente, che si era dichiarato antistatario. La decisione assume rilievo anche per l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, coerente con la funzione satisfattiva del giudizio di ottemperanza.
La pronuncia conferma che l’ottemperanza sopravvenuta non fa venir meno l’interesse del ricorrente alla regolazione delle spese, onerando l’Amministrazione inadempiente delle conseguenze economiche del giudizio resosi necessario per conseguire quanto già riconosciuto dal giudice civile.
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Nota della Redazione
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