Cessazione della materia del contendere per ottemperanza sopravvenuta al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 384 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza postula l’integrale soddisfazione, da parte dell’Amministrazione, del diritto consacrato nel giudicato, ancorché l’adempimento sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. In tale evenienza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, con attribuzione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente del settore scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del lavoro, una pronuncia favorevole passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’inquadramento contrattuale ed economico rivendicato nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione nell’esecuzione di tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione si è costituita, e dalla documentazione prodotta è emerso che la stessa aveva nel frattempo dato corso all’ottemperanza, sia pure in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la materia del contendere era cessata, atteso che l’Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, pur se l’adempimento era intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Tale circostanza — ha precisato il TAR — non lascia residuare alcun interesse della ricorrente alla decisione nel merito, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
L’esito del giudizio, tuttavia, non è neutrale sul piano delle spese processuali. Il Collegio ha infatti affermato il principio per cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente a un adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, non elide la soccombenza virtuale di quest’ultima, che ha reso necessario il ricorso giurisdizionale per ottenere ciò che avrebbe dovuto spontaneamente eseguire. Ne deriva la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate in misura forfettaria, con gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato.
Il Collegio ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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