Cessata la materia del contendere in caso di ottemperanza successiva al ricorso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 380 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere consegue all’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, anche se l’ottemperanza si sia realizzata successivamente alla proposizione del ricorso. La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente rende superfluo l’esame delle censure proposte, potendo il giudice limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere. L’accoglimento di tale declaratoria non esclude la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Avendo l’amministrazione lasciato ineseguito il provvedimento, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva però provveduto a dare esecuzione alla sentenza, sia pure dopo la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminata la documentazione prodotta, ha rilevato che la materia del contendere era venuta meno, poiché l’Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, ancorché in un momento successivo alla proposizione della domanda. La circostanza che l’esecuzione sia intervenuta nelle more del giudizio determina il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo la controversia priva di oggetto.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. Tale conclusione si fonda sul principio per cui la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente priva di utilità la prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
Quanto alle spese, il Collegio ha condannato l’amministrazione alla rifusione in favore della ricorrente, in misura di € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La soccombenza virtuale dell’amministrazione giustifica l’integrale regolazione delle spese a suo carico, nonostante la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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