Indennità di trasferimento al rientro dall’estero: applicabile la disciplina generale dei trasferimenti d’autorità (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 339 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 ha natura compensativa dei disagi derivanti dal cambiamento di sede di servizio sul territorio nazionale e non già premiale. L’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 86/2001, che prevedeva una disciplina speciale per il rientro da missione all’estero, non ha determinato l’eliminazione del diritto all’indennità, che rimane regolato dalla disciplina generale applicabile ai trasferimenti d’autorità. L’assegnazione d’autorità del militare rientrato dall’estero ad una sede di servizio diversa da quella di provenienza e sita in un comune distante oltre dieci chilometri equivale a tutti gli effetti a un trasferimento d’autorità. L’art. 1, comma 1, della medesima legge riconosce l’indennità a tutto il personale militare trasferito per motivi di servizio, senza stabilire eccezioni per il personale rientrante dal servizio all’estero, sicché la relativa pretesa costituisce un diritto soggettivo di natura patrimoniale, azionabile con l’azione di accertamento. Il credito derivante dall’indennità, avendo natura indennitaria, configura un debito di valuta, per il quale non spetta la rivalutazione monetaria ma sono dovuti gli interessi legali dalla data di efficacia del trasferimento fino all’effettivo pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, aveva prestato servizio presso la Centrale Operativa della Compagnia di Gradisca di Isonzo e, successivamente, dal 2018 al 2021, presso l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa dell’Ambasciata d’Italia a Riyadh. Al rientro in Patria, era stato trasferito d’autorità e assegnato alla Stazione Carabinieri di Aiello del Friuli, sede distante quattordici chilometri da quella di ultima destinazione nazionale.
A fronte dell’istanza di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86/2001, l’Amministrazione aveva opposto un diniego, ritenendo il beneficio non spettante al personale rientrato da missione all’estero ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 97, della legge n. 183/2011 e dell’art. 1, comma 363, della legge n. 190/2014. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 86/2001 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha chiarito la portata dell’indennità di trasferimento. L’indennità non ha carattere premiale, ma è volta a compensare i disagi oggettivi connessi al cambiamento di sede di servizio sul territorio italiano, disagi che sussistono anche nell’ipotesi del dipendente che rientra da una missione all’estero e viene destinato a una sede diversa da quella di partenza.
La Corte ha evidenziato come l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 86/2001, che conteneva una previsione specifica per il rientro dall’estero, non abbia soppresso il generale diritto all’indennità previsto per i trasferimenti disposti dall’Amministrazione. Tale diritto, rimasto pienamente in vigore, è tornato ad applicarsi anche al militare rientrato dalla missione. L’assegnazione del dipendente a una sede diversa da quella di origine equivale a un trasferimento d’autorità, poiché il periodo prestato all’estero in un regime differente non può assumere rilievo.
La sentenza ha inoltre rilevato l’erroneità del riferimento alla sede di residenza anziché alle sedi di servizio, posto che la norma fa riferimento alla sede di provenienza e a quella di trasferimento. La nuova sede di Aiello del Friuli, ubicata in un comune diverso e distante oltre dieci chilometri dall’ultima sede nazionale, ha pertanto integrato i presupposti per il riconoscimento del beneficio.
Il Collegio ha poi qualificato la posizione giuridica fatta valere come diritto soggettivo di natura patrimoniale, con conseguente ammissibilità dell’azione di accertamento e di condanna. Per le somme dovute, aventi natura indennitaria, il credito è stato qualificato come debito di valuta, con esclusione della rivalutazione monetaria e applicazione degli interessi legali dalla data di efficacia del trasferimento. Le spese di lite sono state compensate per intero tra le parti.
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Nota della Redazione
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