L’improcedibilità del ricorso per accesso difensivo sopravvenuta la definizione del procedimento disciplinare (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 336 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il diniego, anche tacito, di accesso agli atti di un procedimento disciplinare è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., qualora, nelle more del giudizio, il procedimento disciplinare cui l’istanza era funzionale si sia concluso con declaratoria di non luogo a provvedere. L’interesse all’ostensione, avendo natura squisitamente difensiva, è delimitato dall’ambito di cura e difesa degli interessi giuridici dichiarato dall’istante: venuto meno il procedimento presupposto, la documentazione richiesta non è più strumentale all’esercizio del diritto di difesa e la pronuncia del giudice risulta priva di concreta utilità.
Il Fatto
La ricorrente, avvocato sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Trieste, presentava in data 18 novembre 2024 un’istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione di delibere e documenti relativi ai procedimenti n. 151/2022 e n. 152/2022, riuniti, che la vedeva incolpata. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, l’interessata proponeva istanza di riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, ottenendo un parziale accoglimento da parte della Commissione per l’accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con invito al Consiglio a riesaminare l’istanza. A seguito della nota p.e.c. del 4 luglio 2025, ritenuta satisfattiva solo in parte, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse sollevata dal resistente, rilevando come, nelle more del giudizio, il procedimento disciplinare si fosse concluso con declaratoria di non luogo a provvedere, in senso totalmente favorevole all’incolpata. Il TAR ha valorizzato la perimetrazione dell’interesse all’ostensione offerta dalla stessa ricorrente, sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale, la quale aveva inequivocabilmente ancorato la richiesta documentale alla tutela dei propri interessi difensivi nell’ambito del procedimento disciplinare pendente.
La documentazione richiesta era, pertanto, da ritenersi “immediatamente e direttamente avvinta” da stretta funzionalità all’esercizio delle difese nel procedimento disciplinare che vedeva l’istante ancora incolpata. La definizione di quel procedimento, con esito favorevole, ha determinato il venir meno del bene della vita cui l’accesso era preordinato, ossia la valutazione della legittimità del procedimento disciplinare e la migliore cura dei propri interessi. Le argomentazioni svolte in replica dalla ricorrente, ancorché ricche di spunti, sono state ritenute dal Collegio indonee a dimostrare la persistenza dell’interesse, in quanto proiettate su un ambito estraneo a quello specifico interesse all’ostensione delineato in ricorso.
Applicando i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in tema di sopravvenienze processuali, il TAR ha ravvisato l’integrarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità cui il ricorso mirava, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando due profili contrapposti: da un lato, la risalenza della comunicazione del Consiglio, antecedente alla proposizione del ricorso, che aveva reso intellegibile l’inesistenza di ulteriori atti da ostendere; dall’altro, la peculiarità della condotta del resistente, che aveva percorso una via non propriamente riconducibile allo schema procedimentale ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, non avendo emanato un provvedimento confermativo motivato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione favorevole della Commissione, né aderendo alle sue conclusioni, così ingenerando nella ricorrente perplessità idonee a giustificare la scelta di ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.