Delimitazione di proprietà privata e presupposti delle ordinanze sindacali di sgombero (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 330 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale di rimozione di ostacoli dalla sede stradale, adottata ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, costituisce esercizio di un potere extra ordinem che presuppone la sussistenza dei requisiti della contingibilità e dell’urgenza, ossia un pericolo concreto e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Tali presupposti difettano quando l’intervento sia diretto a soddisfare esigenze prevedibili e permanenti, come la pubblica fruibilità di un’area, e non a scongiurare un pregiudizio contingente. La delimitazione di un fondo privato, effettuata in conformità alle risultanze di una riconfinazione condivisa con l’Amministrazione, non integra occupazione abusiva di suolo stradale quando insiste sul mappale di esclusiva proprietà del privato, a nulla rilevando l’eventuale assoggettamento dell’area a servitù di uso pubblico, la cui costituzione deve essere comprovata dall’ente e non può essere apoditticamente affermata.
Il Fatto
Il proprietario di alcuni terreni in una località del Comune di Lauco impugnava l’ordinanza sindacale con cui gli veniva ordinato di rimuovere un picchetto, una corda e altri ostacoli collocati, secondo l’Amministrazione, sulla sede di una strada comunale e di ripristinare lo stato dei luoghi. Il ricorrente aveva delimitato l’area di sua proprietà sulla scorta delle misurazioni effettuate in contraddittorio con il Responsabile dell’Area Tecnica comunale, come da verbale di riconfinazione sottoscritto dalle parti interessate. Avverso la successiva nota di conferma del provvedimento, emessa all’esito di un’istanza di autotutela, il privato proponeva ricorso deducendo plurimi vizi di legittimità, tra cui il travisamento dei presupposti fattuali e la violazione dei principi di buona fede e affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, rilevando che la verifica sull’esistenza di una servitù di uso pubblico o della demanialità della strada costituisce questione incidentale, conoscibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., essendo oggetto del giudizio la legittimità del provvedimento amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che l’ordinanza poggia su un presupposto fattuale manifestamente travisato. La delimitazione apposta dal ricorrente insisteva infatti sul mappale di sua esclusiva ed indiscussa proprietà, come emergeva dalla riconfinazione condivisa del 22 luglio 2025 e dalla documentazione fotografica. Lo stesso Comune, nell’atto confermativo, aveva rimodulato il presupposto originario, riconoscendo che l’apposizione era avvenuta su una porzione della particella privata, asserendo la sussistenza di una servitù di uso pubblico.
La sentenza ha poi escluso la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem di cui all’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, richiamato erroneamente dall’ente quale art. 50, comma 5. I provvedimenti contingibili e urgenti non possono essere utilizzati per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, quali la pubblica fruibilità di un’area o la legalità urbanistica e viabilistica, ma solo per prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, connotati da improrogabilità e residualità rispetto agli strumenti ordinari.
Il Collegio ha altresì escluso l’applicabilità delle norme del Codice della strada, mancando il pre-requisito della strada pubblica o della sua pertinenza, nonché l’esistenza di un pericolo per la circolazione, considerata la conformazione del luogo e l’esiguità dei transiti. Quanto all’autotutela possessoria di cui all’art. 823, comma 2, cod. civ., il Comune non aveva fornito alcuna prova della costituzione della servitù di uso pubblico, che può avvenire per atto scritto, usucapione o dicatio ad patriam, non essendo sufficiente la mera fruizione del bene da parte di mezzi comunali o l’espletamento di servizi a favore dei precedenti proprietari.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti gravati e condanna del Comune alla refusione delle spese di lite e del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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