Esclusione dall’inventario dei prati stabili: onere probatorio del coltivatore e valore dei controlli PAC (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 313 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esclusione dall’inventario dei prati stabili naturali di cui alla l.r. Friuli Venezia Giulia n. 9/2005, la prova della coltivazione successiva al 1° gennaio 1992, idonea a far valere l’ipotesi di non applicazione della legge ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), grava sul richiedente e deve essere certa e incontrovertibile. La mera dichiarazione SIAN di “domanda seminativi” per superfici a “prato polifita da foraggio” non costituisce prova sufficiente della natura di seminativo del fondo, quando il medesimo appezzamento, nello stesso periodo, risulti inserito in domande di contributo per misure agroambientali (Reg. CE 1257/99, misure E ed F) con codice colturale “pascolo polifita”, tipologia non associata a coltivazioni. Assume, invece, determinante valore probatorio il rigoroso sistema di controllo che assisteva l’erogazione dei benefici economici a valere su tali misure.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un mappale nel Comune di Gorizia censito come prato stabile naturale, chiedeva alla Regione l’esclusione del fondo dall’inventario regionale, sostenendo che il terreno derivasse da coltivazione effettuata successivamente al 1° gennaio 1992 ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) della l.r. n. 9/2005. A fondamento della richiesta, la società deduceva di aver presentato negli anni 2003 e 2004, come da risultanze SIAN, una “domanda seminativi” per superfici seminabili, dichiarando un utilizzo a coltura di “prato polifita da foraggio”.
Il Servizio biodiversità della Regione rigettava l’istanza, ritenendo insussistente la prova della coltivazione nel periodo rilevante. La società impugnava il decreto di diniego, deducendo violazione dell’art. 3, comma 2, lett. a) della l.r. n. 9/2005, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione, nonché violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che i prati stabili naturali sono formazioni erbacee che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e che l’art. 3, comma 2, lett. a) della l.r. n. 9/2005 ne esclude l’applicazione per le formazioni derivanti da coltivazione successiva al 1° gennaio 1992.
Il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che il mappale in oggetto, per il medesimo periodo in cui risultava la “domanda seminativi”, fosse stato incluso anche nella domanda presentata nell’ambito del programma di sviluppo rurale ex Reg. CE 1257/99 con il codice 360 “pascolo polifita (tipo alpeggi)”, codice che corrisponde alla tipologia prato e non risulta associato a coltivazioni. La Regione ha sul punto osservato che risulta agronomicamente improbabile che la stessa superficie fosse stata trasformata, nella medesima stagione agraria, da pascolo a prato polifita da foraggio e nuovamente a prato stabile.
La Corte ha dato rilievo al fatto che nel 2003 e nel 2004 la superficie aveva beneficiato dei contributi delle misure E ed F del Reg. CE 1257/99, misure agroambientali che finanziavano la manutenzione e gestione dei prati e dei pascoli, la cui dichiarazione del codice colturale “pascolo polifita” era stata verificata nell’ambito della specifica attività istruttoria finalizzata all’erogazione del premio. Tale circostanza ha assunto, ad avviso del Collegio, determinante valore probatorio, a fronte di un controllo rigoroso che assisteva l’erogazione dei benefici.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la Regione aveva proceduto all’analisi delle ortofoto disponibili per gli anni 1992-2007 e alla verifica dei dati SIAN, senza rinvenire elementi definitivi e incontrovertibili a supporto di una precedente coltivazione. Ha infine osservato che la recente manomissione del fondo mediante impianto di un vigneto non poteva valere a mutare la natura di prato stabile del mappale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato in quanto infondato, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della particolarità della questione controversa.
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Nota della Redazione
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