Dato ostativo in banca dati interforze non accessibile mediante istanza ex art. 22 l. 241/1990 (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 312 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dato/informazione contenuto in una banca dati delle forze di polizia, ancorché riferito alla persona interessata, non riveste la forma del documento amministrativo e fuoriesce dall’ambito applicativo dell’art. 22 e ss. l. n. 241/1990. La fattispecie trova compiuta disciplina nella l. n. 121/1981, il cui art. 10 riconosce all’interessato esclusivamente la facoltà di chiedere all’ufficio competente la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché, in caso di trattamento in violazione di legge, la cancellazione o trasformazione in forma anonima. La tutela avverso le determinazioni adottate è devoluta al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 10, comma 5, l. n. 121/1981, non già al giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino italiano residente all’estero, era stato destinatario di un diniego al rilascio del passaporto e della carta d’identità, oppostogli dall’Ambasciata d’Italia sulla base di una comunicazione della Questura di Trieste che indicava l’esistenza di motivi ostativi ai sensi dell’art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967. A seguito del rigetto dell’istanza di accesso presentata ai sensi della l. n. 241/1990, l’interessato aveva proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del diniego e per l’accertamento del proprio diritto a ottenere copia della documentazione concernente i presupposti della decisione.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Trieste resistevano, eccependo la natura non documentale del dato richiesto e la specialità del procedimento previsto dalla l. n. 121/1981, nonché il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente chiarito che l’istanza dell’interessato non riguardava un documento amministrativo in senso proprio, ma un dato contenuto nella banca dati “Sistema d’indagine” del Servizio per i Sistemi Informativi Interforze, il cui titolare è la Direzione Centrale della Polizia Criminale. Tale circostanza, emersa anche dalla corrispondenza con il Garante per la protezione dei dati personali, ha condotto il Collegio a escludere l’operatività dell’art. 22 l. n. 241/1990, il cui comma 4 espressamente sottrae all’accesso le informazioni prive della forma del documento amministrativo.
La fattispecie è stata poi ricondotta al sistema normativo di cui alla l. n. 121/1981, che disciplina la raccolta e la circolazione delle informazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Collegio ha evidenziato come l’art. 9 della medesima legge limiti l’accesso ai dati conservati negli archivi automatizzati esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza e all’autorità giudiziaria, prevedendo il divieto di utilizzazione per finalità diverse da quelle istituzionali.
Quanto alla posizione del diretto interessato, l’art. 10 della l. n. 121/1981 riconosce un diritto circoscritto alla conferma dell’esistenza di dati personali e alla loro comunicazione in forma intellegibile, attribuendo all’ufficio competente la facoltà di omettere di provvedere qualora ciò possa pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La tutela giurisdizionale è conseguentemente devoluta al tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 10, comma 5, sicché l’interessato avrebbe dovuto adire l’autorità giudiziaria penale competente, e non il giudice amministrativo.
Alla luce di tali coordinate, il ricorso è stato rigettato nel merito, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della particolarità della questione trattata. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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