La revoca del nulla osta deve valutare le osservazioni tempestive (TAR Lazio n. 905 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato che non tenga conto della documentazione integrativa trasmessa dall’interessato entro il termine assegnato, ancorché l’Amministrazione procedente ne affermi la mancata ricezione. La motivazione del provvedimento deve essere chiara e non contraddittoria, non potendo fondarsi su un modulo standardizzato che prospetti alternative inconciliabili senza una scelta effettiva. L’erroneità del presupposto, consistente nell’asserita carenza documentale, integra un vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, comportando l’annullamento dell’atto e l’obbligo di riesame della posizione del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina aveva revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, motivando la decisione con la mancata presentazione di osservazioni o documentazione entro il termine assegnato. Il ricorrente deduceva l’illegittimità della revoca per omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione trasmessa, per travisamento dei fatti e per carenza di elementi essenziali dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto manifestamente fondati i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica. Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente è emerso che questi aveva dato seguito alla richiesta di integrazione documentale ben prima dell’adozione del provvedimento di revoca, trasmettendo la documentazione relativa all’idoneità alloggiativa a mezzo PEC nella stessa giornata di avvio del procedimento. Ciò nonostante, l’Amministrazione aveva fondato la revoca sul presupposto della mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, senza considerare la documentazione ricevuta.
La motivazione del provvedimento è risultata inoltre contraddittoria, basandosi su un modello standardizzato che prospettava due distinte ragioni giustificatrici, tra loro inconciliabili, senza una chiara indicazione della scelta posta a fondamento dell’azione amministrativa. Tale contraddittorietà ha disvelato ictu oculi la mancata considerazione della documentazione prodotta dal datore di lavoro con la PEC del 22 gennaio 2026, confermando il vizio di erroneità del presupposto denunciato dal ricorrente anche in sede difensiva.
Quanto all’ultimo motivo, di carattere meramente formale, il Collegio ne ha rilevato l’inutilità ai fini della tutela della sfera giuridica del ricorrente, atteso l’accoglimento delle censure sostanziali. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e contestuale obbligo per l’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, valutando la documentazione prodotta e concludendo il procedimento con un atto che dia espressamente atto di tale valutazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero dell’Interno soccombente.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.