Cessazione della materia del contendere per revoca del diniego di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (TAR Lazio n. 900 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione di un diniego di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è dichiarata la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, in adempimento dell’obbligo di riesame disposto con ordinanza cautelare, abbia adottato un decreto di revoca del provvedimento gravato. La declinatoria per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. su richiesta della parte ricorrente, non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale. Il pagamento delle spese è altresì condizionato all’esito del giudizio di merito, in quanto l’amministrazione che abbia spontaneamente rimosso l’atto impugnato è tenuta a rifondere le spese del processo alla controparte vittoriosa in senso sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR il decreto con cui la Questura aveva rigettato l’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Nel corso del giudizio, la Questura, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, ha emesso un decreto di revoca del provvedimento originariamente impugnato. Su tale presupposto, la parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che l’amministrazione, in ottemperanza agli obblighi di riesame disposti con ordinanza cautelare n. 188/2025 dell’11 luglio 2025 e con ordinanza collegiale n. 763 del 26 settembre 2025, ha provveduto alla revoca dell’atto impugnato, emanando un nuovo decreto in data 16 ottobre 2025. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso.
Il Collegio ha quindi ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., come richiesto dalla stessa parte ricorrente, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di annullamento, essendo stato l’atto impugnato rimosso dall’ordinamento giuridico per effetto della revoca.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha affermato il principio della soccombenza virtuale, condannando la Questura al pagamento in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, nella misura di € 1.000, oltre oneri e accessori di legge. La revoca dell’atto, intervenuta solo a seguito dell’iniziativa giudiziale, è stata infatti considerata elemento sufficiente per ritenere la resistente amministrazione onerata delle spese del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.