Inefficacia SCIA e assenza di fabbricato accatastato (TAR Lazio n. 230 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA unica per la somministrazione di alimenti e bevande, l’apertura dell’esercizio non presuppone indefettibilmente la presenza di un fabbricato accatastato, ma soltanto un requisito funzionale rappresentato da sicurezza e igiene del locale adibito all’attività. La collocazione dell’attività all’interno di un consorzio residenziale privato non costituisce ostacolo all’accesso al pubblico, se l’ingresso è assicurato da un viale aperto al transito di pedoni e autoveicoli e munito di parcheggio. I rilievi relativi alla sorvegliabilità della zona e all’insuscettibilità di conformazione dei vizi della SCIA, sollevati per la prima volta in sede di accertamento dell’inefficacia malgrado l’invarianza dell’assetto rispetto alle stagioni precedenti, devono essere adeguatamente supportati sul versante istruttorio. Sussistono i presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per la sospensione del provvedimento che inibisce la prosecuzione dell’attività.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica operante come APS ha presentato al Comune una SCIA unica per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, insistente su un terreno all’interno di un consorzio residenziale privato.
Il Comune ha adottato un provvedimento con cui ha accertato l’inefficacia della SCIA e ha inibito la prosecuzione dell’attività, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, contestando la mancanza di un fabbricato accatastato e sollevando rilievi in punto di sicurezza e sorvegliabilità della zona. L’associazione ha impugnato il provvedimento, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel valutare il fumus boni juris, ha osservato che le norme richiamate nell’atto impugnato non paiono richiedere indefettibilmente la presenza di un fabbricato accatastato per l’apertura di un esercizio di somministrazione. Le disposizioni rilevanti postulano piuttosto un requisito funzionale, rappresentato dalla sicurezza e dall’igiene del locale adibito all’attività.
Quanto alla collocazione del terreno all’interno di un consorzio residenziale privato, il Collegio ha ritenuto che essa non costituisca ostacolo all’accesso al pubblico, essendo l’ingresso assicurato da un viale aperto al transito di pedoni e automobili e munito di parcheggio. Tale circostanza ha quindi escluso che la struttura fosse priva dei requisiti di accessibilità richiesti.
Per quanto riguarda i rilievi sulla sorvegliabilità della zona, il Tribunale ha evidenziato che essi sono stati sollevati per la prima volta nell’atto impugnato, con riferimento alla stagione estiva 2026, malgrado l’invarianza della collocazione e dell’assetto della struttura rispetto alle precedenti stagioni. Tali contestazioni non sono apparse adeguatamente supportate sotto il profilo istruttorio.
La stessa carenza istruttoria è stata riscontrata con riferimento ai rilievi di radicale insuscettibilità di conformazione dei pretesi vizi della SCIA. Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il requisito del fumus, valorizzando anche il periculum in mora, legato all’impossibilità per la ricorrente di proseguire l’attività stagionale ad estate in corso e alle conseguenti ricadute occupazionali. L’istanza cautelare è stata accolta con conseguente sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissazione dell’udienza pubblica per il merito.
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Nota della Redazione
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