Ottemperanza per la Carta del docente: l’inerzia dell’Amministrazione legittima il commissario ad acta (TAR Lazio n. 846 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che rimane inerte, anche a fronte di un decreto presidenziale di sollecito, non dimostra di aver adempiuto all’obbligo derivante dal giudicato che riconosce al docente precario il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. impone all’Amministrazione di eseguire la sentenza nel termine assegnato, con la nomina fin d’ora di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inottemperanza, il cui compenso è posto a carico dell’Amministrazione stessa.
Il Fatto
La ricorrente, docente in servizio a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici a decorrere dal 2019/2020.
Il giudicato era passato in giudicato, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi aveva dato esecuzione. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina. Nonostante la notifica del ricorso e un decreto presidenziale di sollecito, l’Amministrazione non forniva alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il Ministero, ritualmente intimato, era rimasto inerte e non aveva fornito prova di aver ottemperato al dictum giudiziale. La mancata dimostrazione dell’adempimento, anche dopo il sollecito, ha integrato gli estremi dell’inottemperanza, rendendo fondato il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, provvedendo all’adozione degli adempimenti finalizzati al riconoscimento degli importi in favore della docente, nei modi e nella misura stabiliti dal giudice del lavoro. Il termine per l’esecuzione è stato fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza ottemperanza.
In ottica di efficacia della tutela, il TAR ha accolto la richiesta di nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o in un funzionario da lui delegato. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente solo in caso di vana scadenza del termine concesso all’Amministrazione e provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il suo compenso, liquidato in via forfettaria in € 1.000,00, è stato posto a carico del Ministero soccombente, salvo conguaglio.
La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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