Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Lazio n. 844 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento tardivo dell’Amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, atteso che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il tardivo adempimento conferma la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente, il cui interesse è stato soddisfatto solo a seguito dell’iniziativa giudiziale. La liquidazione delle spese avviene in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale di euro 2.000,00, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente. La sentenza, passata in giudicato, non era stata tuttavia eseguita dall’Amministrazione.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, chiedendo che fosse disposta la generazione del buono spesa ed eventualmente nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si costituiva e, successivamente, comunicava l’avvenuto caricamento del borsellino elettronico, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto dell’intervenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, consistente nel caricamento, tramite il soggetto gestore, del borsellino elettronico in favore della ricorrente, in esecuzione della sentenza azionata in sede di ottemperanza. Alla luce di tale circostanza, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Ciononostante, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale l’esito favorevole per l’Amministrazione, dovuto esclusivamente al suo tardivo adempimento, non può determinare l’esonero dalla rifusione delle spese processuali. La fondatezza della pretesa originaria, confermata dall’esecuzione intervenuta solo nelle more del giudizio di ottemperanza, impone infatti di porre le spese a carico della parte resistente.
Il Collegio ha quindi condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato. La decisione si pone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che applica il criterio della soccombenza virtuale nei casi di cessazione della materia del contendere determinata da un adempimento tardivo e successivo alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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