Sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. e natura non sanzionatoria della misura (TAR Lazio n. 833 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773/1931 non ha natura sanzionatoria e non presuppone alcuna responsabilità del titolare o del gestore, configurandosi come misura di prevenzione e di tutela anticipata della sicurezza pubblica. Essa è legittima anche in presenza di un singolo episodio che concretizzi un obiettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, pur se riconducibile alla condotta di terzi. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata dalla natura cautelare del provvedimento, assistito da ragioni di urgenza in re ipsa. La durata della sospensione deve essere congruamente motivata e proporzionata alla gravità della situazione accertata, anche alla luce dei precedenti specifici.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha disposto la sospensione della licenza per trenta giorni, ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773/1931, disponendo la chiusura del pubblico esercizio. Il provvedimento traeva origine da un’indagine che aveva portato all’arresto di giovani spacciatori, i quali indicavano il locale come luogo di abituale ritrovo per le cessioni di stupefacenti, avvenute anche all’interno dell’esercizio. Ulteriori elementi considerati erano la vicinanza a un impianto sportivo frequentato da minori, i ripetuti esposti dei cittadini, il precedente rigetto di istanze per la conduzione di una sala scommesse e una precedente sospensione della licenza per quindici giorni, risultata inidonea a far cessare le criticità.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel prescindere dall’esame dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in applicazione del criterio della ragione più liquida, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito. La licenza di somministrazione rientra tra le autorizzazioni di polizia ed è soggetta alle misure di cui all’art. 10 r.d. n. 773/1931; l’art. 100 della medesima legge ne costituisce specificazione, ancorando il potere questorile a tre fattispecie: tumulti o gravi disordini, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. La misura ha funzione di deterrenza e di prevenzione, sicché è sufficiente la sussistenza del mero pericolo, senza che occorra l’accertamento di responsabilità soggettive del gestore.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso profili di irragionevolezza, valorizzando il quadro indiziario univoco e convergente: le segnalazioni dei residenti, l’utilizzo del locale per gli accordi e le cessioni di stupefacenti, la persistenza della frequentazione illecita nonostante la precedente sospensione. L’avvenuto arresto dello spacciatore non era idoneo a far cessare la situazione di pericolo, sussistendo la concreta possibilità che altri soggetti continuassero a utilizzare il locale come punto di riferimento. Tali elementi, uniti alla vicinanza a luoghi frequentati da minori, integravano un quadro di grave pericolosità tale da giustificare la misura.
In relazione al secondo mezzo, il TAR ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la sospensione non sanziona omissioni del titolare ma risponde all’esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e la moralità pubblica, con effetti dissuasivi sui soggetti indesiderati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 129/2009, ha chiarito che la finalità è quella di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, a prescindere da ogni responsabilità dell’esercente. La misura è pertanto compatibile con la Costituzione, la CEDU e la Carta di Nizza, purché congruamente motivata, proporzionata e di natura cautelare.
Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione del provvedimento recava una congrua giustificazione anche della durata di trenta giorni, fondata sul precedente specifico della sospensione di quindici giorni, rivelatasi inidonea a eliminare le criticità, e sulla gravità dei fatti accertati, così integrando le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica richieste dall’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991.
Il quarto motivo è stato infine ritenuto infondato, poiché le finalità perseguite dall’art. 100 sono assistite da ragioni di urgenza in re ipsa, che escludono l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500,00.
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Nota della Redazione
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