Cessazione della materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse in caso di demolizione spontanea (TAR Lazio n. 821/2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente, successiva alla proposizione del ricorso, di voler procedere alla demolizione spontanea delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata e al ripristino dello stato dei luoghi non integra i presupposti della cessazione della materia del contendere, ma concretizza una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e, in ossequio al principio dispositivo, il giudice è obbligato a prendere atto della dichiarazione di venir meno dell’interesse e a dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Latina le ha intimato la demolizione di un parco giochi abusivo realizzato su un terreno di sua proprietà, deducendo l’insussistenza dei presupposti, la contraddittorietà e il difetto di motivazione del provvedimento. Il Comune non si è costituito in giudizio.
In vista della trattazione del merito, la difesa della ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dato atto dell’intenzione della parte di procedere alla demolizione spontanea delle opere, già manifestata al Comune con dichiarazione sottoscritta, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto l’istituto della cessazione della materia del contendere, che ricorre quando la pretesa del ricorrente abbia trovato integrale soddisfazione, dall’ipotesi in cui sopravvengano fatti o atti idonei a rendere inutile la prosecuzione del processo. La volontà di demolire spontaneamente le opere, manifestata dopo la proposizione del ricorso, è stata ricondotta a quest’ultima categoria, atteso che l’accoglimento del gravame non produrrebbe alcuna utilità concreta per la parte ricorrente.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata quando il processo non possa produrre alcun risultato utile, nonché il principio per cui la dichiarazione del difensore circa il venir meno dell’interesse, resa anche soltanto all’udienza di discussione, è già di per sé preclusiva della decisione nel merito.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite stante la definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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