Aree contigue al parco regionale: difetto di interesse per il ricorrente proprietario (TAR Liguria n. 1031 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera inclusione di un’area in una zona contigua a un parco naturale regionale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 394/1991, non comporta di per sé l’inedificabilità dei suoli, né un pregiudizio attuale e concreto per il proprietario che intenda svolgervi attività turistico-ricettive. L’eventuale vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 presuppone esclusivamente il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e non determina uno stato di incertezza giuridica, poiché gli ulteriori vincoli concreti sono rimessi alla pianificazione dell’ente parco. Ne consegue che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso gli atti di individuazione di aree contigue dal proprietario che non dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, non essendo sufficiente l’astratta prospettazione di una lesione futura ed eventuale.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di immobili ricadenti in due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, individuate con la deliberazione di giunta regionale impugnata, aveva contestato l’istituzione delle predette aree, asserendo che l’inclusione dei propri terreni nell’area protetta avrebbe reso sostanzialmente impossibile l’avvio di qualsivoglia attività edilizia connessa al proprio oggetto sociale, incentrato su attività di natura turistico-ricettiva.
La Regione Liguria, costituitasi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, contestando nel merito la fondatezza delle censure; il Comune di Sarzana si era costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha dichiarato il ricorso infondato, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dalla Regione e ravvisando un difetto di interesse in capo alla società ricorrente.
Il Collegio ha osservato che il presupposto su cui si fondava la doglianza — ossia l’asserita impossibilità di svolgere attività edilizia sugli immobili — non era giuridicamente fondato: la mera insistenza di un vincolo paesaggistico non implica, infatti, l’inedificabilità assoluta dell’area o l’impossibilità di trasformare i fabbricati ivi insistenti. Tale vincolo, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, presuppone esclusivamente il previo rilascio del titolo paesaggistico, senza che possa configurarsi alcuna preclusione automatica all’attività edilizia.
Il Tribunale ha inoltre escluso che lo stato di incertezza lamentato dalla ricorrente in ordine al regime giuridico applicabile alle aree potesse integrare un pregiudizio attuale: gli ulteriori e concreti vincoli sull’area, infatti, non discendono immediatamente dall’istituzione dell’area contigua, ma sono rimessi alla necessaria pianificazione di cui all’art. 32, comma 1, della legge n. 394/1991, che l’ente parco è tenuto ad adottare.
In assenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla contestazione dei provvedimenti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Liguria, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, e compensazione delle spese nei rapporti con il Comune di Sarzana.
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Nota della Redazione
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