Rinnovazione prove di maturità per mancate misure compensative BES (TAR Liguria n. 302 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di maturità, la commissione d’esame è tenuta ad assicurare al candidato con Bisogni Educativi Speciali (BES) le misure compensative e dispensative previste nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe, compreso il tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove scritte, ancorché non espressamente riconosciuto nel verbale di delibera della commissione ma risultante dal PDP. La mancata applicazione di tali misure e l’omesso adattamento della griglia valutativa al profilo del candidato integrano la violazione della normativa di settore e dell’autovincolo assunto dalla stessa commissione, con conseguente illegittimità dell’esito finale dell’esame. In tali casi il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare e disporre la rinnovazione delle prove, affidandola a una commissione in diversa composizione, con concessione delle misure compensative e dispensative e applicazione di griglie di valutazione adattate al profilo BES del candidato.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa con Bisogni Educativi Speciali per i quali era stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato con misure compensative e dispensative, era stata ammessa all’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026. La commissione d’esame, con proprio verbale, aveva deliberato di riconoscere ai candidati con BES gli stessi strumenti compensativi e dispensativi concessi dal consiglio di classe durante l’ultimo anno, tenendo conto delle loro specificità nella correzione delle prove scritte. Ciononostante, la studentessa conseguiva un punteggio finale inferiore al minimo richiesto e impugnava l’esito, deducendo che le prove si erano svolte senza la concessione degli strumenti compensativi previsti nel PDP.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto prima facie fondato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 25, ultimo comma, dell’ordinanza ministeriale che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato e dell’autovincolo assunto dalla commissione con il verbale di delibera.
Dall’istruttoria svolta in fase cautelare è emerso che le prove scritte e orali si erano svolte senza la concessione degli strumenti compensativi indicati nel PDP, quali schemi, tabelle e mappe concettuali, e senza il riconoscimento del tempo aggiuntivo per le prove scritte. Sul punto, il Collegio ha evidenziato che il tempo aggiuntivo era espressamente previsto nel PDP, nella sezione dedicata alle indicazioni generali per la verifica e la valutazione, contrariamente a quanto affermato nella relazione del presidente della commissione d’esame.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la valutazione delle prove non aveva considerato i plurimi profili specifici indicati nel PDP e che la griglia valutativa non era stata adattata al profilo BES della candidata, come invece richiesto dall’ordinanza ministeriale.
Accertata la sussistenza del periculum in mora, il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha disposto la rinnovazione delle prove di maturità, con le seguenti modalità: effettuazione delle operazioni da parte di una commissione in diversa composizione; comunicazione dell’inizio delle operazioni con almeno due giorni di anticipo; concessione delle misure compensative e dispensative previste nel PDP, compresi i tempi aggiuntivi e l’utilizzo di strumenti compensativi previo vaglio della commissione; adattamento delle griglie di valutazione al profilo BES per tutte le prove, con valorizzazione del contenuto dell’esposizione e considerazione delle eventuali difficoltà espositive nella prova orale. La conclusione delle operazioni è stata fissata entro una data determinata e il giudizio sul merito è stato rinviato all’udienza pubblica.
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Nota della Redazione
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