Ottemperanza per ferie non godute: nomina commissario ad acta e penalità di mora per il Ministero (TAR Liguria n. 990 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, l’amministrazione è tenuta a provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., su richiesta di parte, è dovuta una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, calcolata dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza fino all’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute in alcune annualità.
Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di trenta giorni.
Sussistendo la richiesta di parte, il TAR ha applicato la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in misura pari a dieci euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il termine iniziale di calcolo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’amministrazione, mentre il termine finale coincide con l’effettiva esecuzione o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, anche in considerazione del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, come richiamato da Cons. di Stato, III, 25.3.2016, n. 1247.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.