Carta del docente per i precari: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 974 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, legittima l’accoglimento della domanda volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato. L’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato costituisce la naturale conseguenza dell’accertata inottemperanza e non richiede la prova di un atteggiamento meramente dilatorio. La nomina del commissario ad acta, la cui operatività è subordinata all’ulteriore protrarsi dell’inottemperanza, e la contestuale fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. assolvono alla funzione di sollecitare la pronta esecuzione della pronuncia, senza che la loro previsione anticipi gli effetti dell’ordine principale.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diverse annualità scolastiche, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito delle relative somme.
A seguito del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, le stesse proponevano ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR, insistendo per l’adozione delle misure coercitive previste dal codice del processo amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente constatato l’assenza di qualsivoglia contestazione nel merito da parte del Ministero, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, costituisce un requisito di procedibilità della domanda di ottemperanza, il cui avveramento ha reso il ricorso fondato e come tale accoglibile.
In virtù di tale accertamento, il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito delle somme per le annualità riconosciute. La fissazione di un termine per l’adempimento risulta funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, superando l’inerzia dell’amministrazione.
Il TAR ha altresì disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di trenta giorni, qualora l’inottemperanza si protragga oltre il termine assegnato. Tale meccanismo di natura sussidiaria garantisce l’esecuzione forzata del giudicato anche contro la volontà dell’amministrazione.
Accogliendo la richiesta di parte e non ravvisando ragioni ostative, il Collegio ha infine applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo del calcolo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, mentre il dies ad quem coincide con l’esecuzione del giudicato o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Quanto alle spese, il Collegio ha richiamato il principio per cui il giudizio di ottemperanza è assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (Cons. di Stato, III, 25.3.2016, n. 1247), liquidandole in favore del difensore antistatario.
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