Procura alle liti generica nel giudizio di ottemperanza: inammissibilità del ricorso (TAR Liguria n. 961 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti, per essere qualificata speciale, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia. Nel giudizio di ottemperanza, essa deve contenere un riferimento puntuale alla sentenza da ottemperare, con l’indicazione del numero e dell’autorità giudiziaria che ha emesso la decisione. La specialità del mandato non può essere desunta dal mero collegamento informatico o funzionale del documento contenente la procura rispetto al ricorso, né può essere supplita dalle regole tecniche sul deposito telematico. Il difetto di procura speciale determina l’inammissibilità del ricorso, non essendo configurabile il potere di rinnovazione, che concerne la categoria delle nullità sanabili, né potendo trovare applicazione la rimessione in termini per errore scusabile, di carattere eccezionale e di stretta interpretazione.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”. Con ordinanza collegiale, il TAR rilevava la genericità della procura depositata in atti e concedeva termine per memorie e documenti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
La ricorrente depositava memoria, sostenendo che la procura non fosse generica in quanto speciale in forza del “collegamento informatico/funzionale” dell’atto rispetto al ricorso, tale da escludere dubbi sulla sua riferibilità al giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, qualificando tale requisito, ex art. 40, lett. d), c.p.a., come requisito di ammissibilità del ricorso. Secondo la giurisprudenza costante, la procura per essere “speciale” deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia; nel giudizio di ottemperanza, in particolare, deve fare riferimento puntuale alla sentenza da ottemperare.
La procura in esame è stata ritenuta generica, priva di riferimenti all’autorità giudiziaria adita e alla sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza. Il TAR ha quindi escluso che la specialità potesse desumersi dal mero collegamento informatico tra i file, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 1346/2023). La disciplina del processo amministrativo è, infatti, completa e non presenta lacune colmabili tramite il rinvio esterno all’art. 39 c.p.a. al codice di procedura civile, come confermato dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025.
Né rileva, ad avviso del Collegio, la disposizione dell’art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020, in quanto norma di rango regolamentare che disciplina solo le regole tecnico-operative del deposito telematico. Essa non può rendere “speciale” un mandato generico, non essendovi alcuna connessione materiale o digitale tra i due file che consenta di supplire al requisito della specialità.
Infine, è stato negato il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, istituto di carattere eccezionale che presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non ricorrenti nel caso di specie. La procura è anche stata rilasciata successivamente al deposito della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025, che ha escluso la sanabilità del difetto ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c. Le spese di lite sono state compensate per la natura della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.