L’interdittiva antimafia non richiede la prova penalistica del condizionamento (TAR Lombardia n. 4146 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva di cui all’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 è un provvedimento ampiamente discrezionale, la cui emissione non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per i c.d. reati-spia, richiedendo il necessario autonomo apprezzamento prefettizio delle risultanze penali. Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati non in modo atomistico ma unitariamente, essendo sufficiente il criterio del “più probabile che non”. Tale prognosi non richiede il raggiungimento della prova penale oltre ogni ragionevole dubbio, né la sussistenza di responsabilità penali a carico di soggetti collegati all’impresa, poiché la misura ha finalità preventiva e non sanzionatoria. Il diniego di iscrizione nella White List è equivalente all’informazione antimafia interdittiva e soggiace ai medesimi principi.
Il Fatto
Un consorzio edile impugnava il provvedimento interdittivo antimafia con cui il Prefetto aveva denegato il rinnovo dell’iscrizione nella White List provinciale, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il diniego di accesso agli atti del procedimento. La misura prefettizia si fondava sugli esiti di due importanti operazioni antimafia, culminate in ordinanze di custodia cautelare, da cui emergevano i rapporti consolidati tra un soggetto contiguo alle cosche e il consorzio, riconducibile alla sua regia occulta tramite la compagna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione degli atti endoprocedimentali — quali la comunicazione ex art. 10-bis e il preavviso di adozione della misura — e irricevibile il ricorso avverso il diniego di accesso, non essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 116 c.p.a.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, richiamando il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’interdittiva antimafia non è atto vincolato, ma richiede un autonomo apprezzamento discrezionale del Prefetto, che non può limitarsi ad un automatismo tra provvedimento giurisdizionale ed emissione dell’informativa. Tale discrezionalità, tuttavia, non è sindacabile in base al criterio penalistico della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma secondo una logica prognostica di tipo probabilistico, basata su elementi sintomatici e indiziari della contiguità dell’impresa con la criminalità organizzata.
Quanto alla fattispecie concreta, il Collegio ha riconosciuto la correttezza dell’apprezzamento prefettizio, evidenziando come il provvedimento impugnato fosse plurimotivato: la gravità del quadro indiziario emergeva dall’interdittiva adottata nei confronti di una consorziata e dalle ordinanze di custodia cautelare che documentavano i rapporti economici tra il consorzio e soggetti organici alla ‘ndrangheta, tali da far configurare la figura dell’imprenditore colluso, che trae vantaggio dai rapporti con le cosche piuttosto che subirne passivamente l’ingerenza.
La Corte ha infine disatteso le censure di illegittimità costituzionale degli artt. 67 e 91 d.lgs. n. 159/2011, richiamando le pronunce della Corte costituzionale (nn. 4/2018, 24/2019 e 57/2020) che hanno ritenuto il sistema compatibile con gli artt. 3 e 41 Cost., in ragione della natura provvisoria della misura, e la giurisprudenza CEDU che esclude la riconducibilità dell’interdittiva alla nozione di materia penale.
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Nota della Redazione
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