Improcedibilità del ricorso per silenzio per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 4105 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di parte è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento richiesto interviene nel corso del giudizio, ancorché in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione. Il riscontro sopravvenuto dell’istanza, elimina l’interesse alla pronuncia sull’illegittimità del silenzio, rendendo inutile l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna all’adozione del provvedimento. La declaratoria di improcedibilità non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, tenuto conto che il ricorso era originariamente fondato e che il soccombente virtuale è la parte che ha dato causa al giudizio.
Il Fatto
Una società, locataria di una porzione di immobile, presentava al Comune di Milano un’istanza ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, della legge regionale lombarda n. 12 del 2005, per ottenere informazioni in ordine alla debenza della monetizzazione alternativa alle dotazioni territoriali per servizi di interesse generale, in relazione a un intervento di trasformazione da magazzino a palestra. Ricevuta risposta negativa, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della sopravvenienza documentale prodotta dal Comune di Milano, ha rilevato che l’Amministrazione aveva nel frattempo riscontrato l’istanza originaria, sulla quale si era formato il silenzio oggetto di contestazione. In esito alla camera di consiglio del 18 giugno 2026, la società ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito, stante l’intervento del provvedimento sopravvenuto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sopravvenienza del provvedimento richiesto aveva determinato il venir meno dell’oggetto della controversia: non residuava, infatti, alcuna utilità concreta per la società ricorrente alla pronuncia di illegittimità del silenzio formatosi prima del riscontro. La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse alla decisione deve sussistere al momento della decisione stessa, non essendo sufficiente che fosse presente al momento della proposizione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico del Comune di Milano, liquidandole in euro 1.000 oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato. La statuizione sulla soccombenza virtuale trova fondamento nella circostanza che l’Amministrazione ha dato riscontro all’istanza della ricorrente solo in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione del ricorso, quando la proposizione del giudizio era ormai divenuta necessaria per ottenere una definizione della vicenda procedimentale.
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Nota della Redazione
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