Divieto di ampliamento di impianti di carburante in nuclei di antica formazione e aree vincolate (TAR Lombardia n. 4077 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti di distribuzione di carburanti, la nozione di impianto non coincide con la sola attrezzatura petrolifera, ma comprende il complesso commerciale unitario, inclusi i servizi e le infrastrutture necessarie al suo funzionamento. Ne consegue che la realizzazione di un’infrastruttura di incanalamento delle acque reflue, che comporti l’ampliamento della superficie dell’impianto, non può essere qualificata come opera di manutenzione ma come ampliamento. Tale intervento è vietato nelle zone A di PRG ai sensi dell’allegato A della D.G.R. n. 6/48174, lett. a), nonché nei nuclei di antica formazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, delle NA del Piano delle regole del PGT. In presenza di un provvedimento plurimotivato, sorretto da più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia idonea a sorreggerlo per escludere l’interesse al esame delle ulteriori censure.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un impianto di distribuzione di carburanti situato in area di proprietà comunale, chiedeva il rinnovo della concessione di suolo pubblico e l’autorizzazione a eseguire lavori di adeguamento dell’impianto. Il Comune di Milano indiceva una conferenza di servizi che si concludeva con esito negativo, rilevando criticità paesaggistiche, la mancanza di un sistema di gestione delle acque reflue e la necessità di realizzare un’isola di traffico. Dopo la presentazione di un progetto di adeguamento da parte della società, una seconda conferenza di servizi si esprimeva negativamente, in quanto l’intervento avrebbe comportato un ampliamento dell’area in concessione sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune adottava quindi un provvedimento di diniego sia sulla richiesta di autorizzazione all’intervento sia sull’istanza di rinnovo della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che l’area su cui insiste l’impianto è classificata nel “Tessuto Urbano Consolidato”, rientra nei “Nuclei di Antica Formazione” ed è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del D.lgs n. 42/2004. Ha quindi qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, sorretto da più ragioni autonome, ciascuna idonea a supportare la determinazione assunta, e ha richiamato il principio per cui è sufficiente che una sola delle ragioni poste a base del diniego sia legittima.
Quanto al primo motivo, la Corte ha respinto la tesi della società secondo cui l’intervento sarebbe solo manutentivo. Richiamando la definizione di cui all’art. 82, comma 1, lett. c), della L.R. 6/2010, ha chiarito che per “impianto” deve intendersi il complesso commerciale unitario, comprensivo di colonnine, serbatoi, servizi e attività accessorie. Le opere progettate – in particolare l’infrastruttura di incanalamento delle acque reflue – non sono avulse dal complesso, ma ne costituiscono parte essenziale, configurando un vero ampliamento dell’impianto, come dimostrato dall’incremento di superficie da 107,50 mq a 123 mq.
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 30, comma 1, delle NA del Piano delle regole del PGT, che ammette la sostituzione della struttura senza modifica della superficie lorda: nel caso di specie vi è ampliamento e non sostituzione. Ha infine rilevato che l’art. 30, comma 2, delle NA vieta espressamente gli impianti di distribuzione di carburanti nei nuclei di antica formazione, senza prevedere deroghe.
In relazione al secondo motivo, concernente la presunta acquisizione per silenzio-assenso del parere dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990, il Tribunale ha ritenuto la censura priva di interesse concreto, poiché l’eventuale fondatezza non avrebbe potuto condurre all’annullamento dell’atto, stante la sua natura plurimotivata
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Nota della Redazione
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