Inottemperanza del Ministero per mancato pagamento della Carta del docente: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4053 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, anche parziale, di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un termine per provvedere. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento in luogo dell’amministrazione inadempiente, a carico e spese di quest’ultima. Le funzioni commissariali, se affidate a un dipendente pubblico, si intendono connesse ai compiti istituzionali, senza diritto a un compenso aggiuntivo.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, era stato accertato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato. Il ricorrente, non avendo ricevuto alcun pagamento, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, limitandosi a resistere e a chiedere il rigetto del ricorso senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione debitrice. Ha quindi constatato che, rispetto a tale titolo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, senza che l’amministrazione avesse provveduto.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che il Ministero non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione resistente, pur costituitasi, non aveva contestato il credito né nell’an né nel quantum, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento. Sulla base di tali elementi, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando l’inottemperanza del Ministero.
Conseguentemente, è stato assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza curata da parte ricorrente, avrebbe dato corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico, il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. Il TAR ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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