Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e valutazione della cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 4014 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento che recepisce le osservazioni del ricorrente non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, ove non sia dimostrato l’integrale soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere. In tale evenienza, qualora la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite. La verifica della persistenza dell’interesse decisionale richiede un accertamento concreto e specifico dell’effettiva utilità che il provvedimento sopravvenuto arreca alla posizione giuridica dedotta in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva respinto la richiesta di indizione di una conferenza di servizi finalizzata a risolvere problematiche viabilistiche che impedivano l’approvazione del piano attuativo. Il procedimento amministrativo risultava concluso senza che fosse stato specificato se la definizione riguardasse il solo procedimento di indizione della conferenza o l’intero iter relativo al piano attuativo. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in prossimità dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, rilevava che la società ricorrente aveva depositato una nota con cui comunicava l’adozione, da parte del Consiglio comunale, di una variante al piano di governo del territorio che aveva recepito le sue osservazioni. La parte chiedeva, conseguentemente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha osservato come dalla nota non fosse dato comprendere se tale delibera avesse pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere nel giudizio. La richiesta di cessazione della materia del contendere non poteva pertanto essere accolta, difettando la prova dell’integrale soddisfazione dell’interesse sotteso alla pretesa azionata. L’istituto postula, infatti, che il provvedimento sopravvenuto abbia eliminato ogni residua utilità della decisione di merito: circostanza che deve risultare in modo univoco dagli atti.
Dalla medesima nota emergeva, tuttavia, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, dal momento che la parte stessa aveva riconosciuto l’avvenuto recepimento delle proprie osservazioni. Tale dichiarazione, ancorché inidonea a fondare la cessazione della materia del contendere, risultava sufficiente a dimostrare il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite. L’esito della controversia, caratterizzato da una definizione non dipendente dall’accoglimento o dal rigetto delle domande, ha giustificato la compensazione, senza condanna alle spese di alcuna delle parti.
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Nota della Redazione
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