Revoca licenza NCC e insussistenza dei presupposti cautelari (TAR Lombardia n. 937 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la revoca di una licenza per il servizio di noleggio con conducente (NCC) non appare assistita dal requisito del fumus boni iuris quando l’Amministrazione abbia documentalmente dimostrato che il titolare non ha la disponibilità di una rimessa idonea, requisito indefettibile ai sensi del regolamento comunale ai fini del rilascio e del mantenimento del titolo abilitativo. La mera allegazione di un contratto di comodato riferito a uno spazio genericamente destinato a parcheggio, senza la dimostrazione dell’effettiva idoneità del luogo a ospitare gli automezzi, non è sufficiente a comprovare la sussistenza del requisito. Ne consegue il rigetto della domanda di sospensione, con possibilità di compensazione delle spese di fase per la particolarità della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare della licenza n. 4 per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Zavattarello, impugnava la revoca del titolo disposta dall’Ente con decorrenza immediata. Il provvedimento di revoca era stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento, reiterata a seguito di osservazioni presentate dalla società, e da una successiva nota di chiusura definitiva del procedimento con sollecito alla restituzione della licenza. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e la sospensione cautelare dell’efficacia della revoca.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, la licenza NCC è rilasciata solo in presenza della disponibilità di una rimessa adeguata a consentire il ricovero dei mezzi e la loro manutenzione. L’art. 41 del medesimo Regolamento prevede che la licenza sia revocata quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all’art. 7, tra cui rientra la perdita della disponibilità della rimessa.
Dagli accertamenti svolti dall’Amministrazione, comprovati dalla documentazione fotografica e dagli atti depositati, è emerso che la società ricorrente non dispone di un’autorimessa. Il contratto di comodato invocato dalla società quale unico elemento a sostegno della propria posizione faceva riferimento a uno spazio destinato a parcheggio autovettura presso una frazione del Comune, senza ulteriori indicazioni specifiche. Al numero civico indicato risultava, tuttavia, la presenza di un’abitazione e di un annesso portico, quest’ultimo già utilizzato dal titolare della licenza n. 3 come autorimessa.
Il Collegio ha pertanto ritenuto non dimostrata l’effettiva disponibilità di una rimessa idonea a ospitare gli automezzi del titolare della licenza n. 4, venendo così meno un presupposto essenziale per il mantenimento del titolo abilitativo. Sulla base di tali considerazioni, ha escluso la sussistenza del requisito del fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento della domanda cautelare, rigettando l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di fase attesa la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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